(Convenzione - art. 4)
   Articolo 4 
   Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  gli
Stati membri del Consiglio riguardo a: 
   a. ogni firma; 
   b. il deposito di  ogni  strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione; 
   c. la data  di  entrata  in  vigore  del  presente  Protocollo  in
conformita' con l'Articolo 3; 
   d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa al  presente
Protocollo. 
   In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati,
hanno firmato il presente Protocollo. 
   Fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992 in francese ed in  inglese,  i
due testi facenti ugualmente fede, in un  solo  esemplare  che  sara'
depositato  negli  archivi  del  Consiglio  d'Europa.  Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. 
(Seguono firme)