Art. 5.
                        Capo del dipartimento
  1. L'amministrazione e' separata dall'organo di direzione politica.
  2.  Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e
28 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  cura  l'organizzazione  del
Dipartimento,  ne  dirige l'attivita' e ne e' responsabile dinanzi al
Ministro.
  3. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento  del
capo  del  Dipartimento,  sono  attribuite, sentito quest'ultimo, dal
Ministro ad uno dei coordinatori di ufficio o di servizio di  cui  al
comma 7 dell'art. 6.
  4.  Il  capo  del  Dipartimento  cura  i rapporti con il Segretario
generale e con gli altri uffici e dipartimenti della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  nell'ambito  delle  linee  di coordinamento
stabilite a norma dell'art. 9.
  5. La segreteria  del  capo  del  Dipartimento  svolge  compiti  di
supporto  tecnico-strumentale  e  di  collegamento tra gli uffici del
Dipartimento e provvede alla gestione del personale.
 
          Nota all'art. 5:
             - Il testo  degli  articoli  21  e  28  della  legge  n.
          400/1988 (per il titolo si veda in nota alle premesse e' il
          seguente:
             "Art.   21   (Uffici  e  dipartimenti).  -  1.  Per  gli
          adempimenti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce  un  comitato  di  esperti,  incaricati  a norma
          dell'art. 22.
             2. Per gli adempimenti di cui alla lettera n)  dell'art.
          19,  e' istituita una apposita commissione. La composizione
          e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
             3. Per gli altri adempimenti  di  cui  all'art.  19,  il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
          istituisce  uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di   una
          pluralita'  di uffici cui siano affidate funzioni connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea.
             4. Con propri decreti il Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e   con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'  a
          determinare l'organizzazione degli  uffici  dei  commissari
          del Governo nelle regioni.
             5.  Nei  casi  di  dipartimenti posti alle dipendenze di
          Ministri senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con il
          Ministro competente.
             6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un  Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento e'
          nominato con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato.
             7.  Qualora  un  dipartimento  non  venga affidato ad un
          Ministro  senza  portafoglio,  il  capo  del   dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza".
             "Art.  28 (Capi dei dipartimenti e degli uffici). - 1. I
          capi dei dipartimenti e degli uffici  di  cui  all'art.  21
          nonche'   dell'ufficio  di  segreteria  del  Consiglio  dei
          Ministri sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni
          superiori  amministrative,  gli  avvocati  dello  Stato,  i
          dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i  professori
          universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio".