Art. 7. P e r s o n a l e 1. All'assegnazione di personale del Dipartimento, salvo quanto stabilito in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, sulla base delle indicazioni del Ministro stesso e, per quanto attiene al personale non dirigente, del capo del Dipartimento, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperti indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nota all'art. 7: - Per il testo delle tabelle allegate alla legge n. 400/1988 si veda in nota all'art. 3.