Art. 3.
                      Modifiche all'articolo 20
                 della legge 28 gennaio 1994, n. 84

  1.  La rubrica dell'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' sostituita dalla seguente:
  "Art. 20 (Costituzione delle autorita' portuali e successione delle
societa' alle organizzazioni portuali)".
  2.  All'articolo  20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, cosi' come
sostituito  dall'articolo  3,  comma 9, del decreto-legge 22 dicembre
1994, n. 696, e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "5-bis.  I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con
le  stesse modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina
di   Carrara.  Fino  all'insediamento  degli  organi  previsti  dagli
articoli  8  e  9  e  comunque  entro  sei mesi dalla loro nomina non
prorogabili,   essi  sono  preposti  alla  gestione  delle  autorita'
portuali  al  fine  di  consentirne  l'effettivo avvio istituzionale;
assicurano  in  particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono
prioritariamente  alla  definizione  delle  strutture e dell'organico
dell'autorita',  per  assumere  successivamente, e comunque non oltre
tre  mesi  dalla  nomina,  tutti  gli  altri  compiti  previsti dalla
presente  legge.  I  commissari  di  cui  al  presente  comma possono
avvalersi,  nello  svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e
del personale delle locali autorita' marittime.".