Art. 3. Modifiche all'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 1. La rubrica dell'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "Art. 20 (Costituzione delle autorita' portuali e successione delle societa' alle organizzazioni portuali)". 2. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, cosi' come sostituito dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 696, e' aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati, con le stesse modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle autorita' portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'autorita', per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorita' marittime.".