Art. 4.
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 17 gennaio 1995
                              SCALFARO
                                           BERLUSCONI, Presidente del
                                               Consiglio dei Ministri
                                      FIORI, Ministro dei trasporti e
                                                    della navigazione
                                            DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI