Art. 10. Prospetti paga 1. L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Nota all'art. 10: - La legge 5 gennaio 1953, n. 4, reca: "Norme concernenti l'obbligo di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti di paga".