Art. 10.
                           Prospetti paga
  1.  L'art.  5  della  legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  5  -  1.  Salvo  che  il fatto costituisca reato, in caso di
mancata  o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di
omissione  o  di  inesattezza  nelle  registrazioni  apposte su detto
prospetto   paga,   si  applica  al  datore  di  lavoro  la  sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
 
          Nota all'art. 10:
             -  La  legge  5  gennaio  1953,  n.  4,   reca:   "Norme
          concernenti  l'obbligo  di corrispondere le retribuzioni ai
          lavoratori a mezzo di prospetti di paga".