Art. 12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi 1. L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 2. Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 12: - La legge 3 maggio 1955, n. 370, reca: "Conservazione del posto ai lavoratori richiamati o trattenuti alle armi".