Art. 12.
      Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi
  1.  L'art.  6  della legge 3 maggio 1955, n. 370, e' sostituito dal
seguente:
  "Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge
sono  punite  con  la  sanzione amministrativa da lire duecentomila a
lire  un  milione.  Se  la  violazione  si riferisce a piu' di cinque
lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila
a lire due milioni.".
  2.  Per  le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955,
n.  370,  come  modificato  dal comma 1 del presente articolo, non e'
ammesso  il  pagamento  in misura ridotta previsto dall'art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Nota all'art. 12:
             -  La  legge 3 maggio 1955, n. 370, reca: "Conservazione
          del posto ai lavoratori richiamati o trattenuti alle armi".