Art. 14. Contratto di lavoro a tempo determinato 1. L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Nota all'art. 14: - La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".