Art. 14.
               Contratto di lavoro a tempo determinato
  1.  L'art.  7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  7.  -  1.  Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti
dall'art.   5   il  datore  di  lavoro  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa   da   lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila.  Se
l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
 
          Nota all'art. 14:
             - La legge 18 aprile 1962, n. 230, reca: "Disciplina del
          contratto di lavoro a tempo determinato".