Art. 15.
     Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
  1.   L'art.   195   del   testo   unico   delle   disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  195.  -  1.  I  datori  di  lavoro  che  contravvengono alle
disposizioni   del  presente  titolo  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  da  lire  cinquantamila  a lire trecentomila, salvo i
casi  nei  quali  siano  stabilite  nel  titolo  medesimo  specifiche
sanzioni.".