Art. 16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane 1. L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".
Nota all'art. 16: - La legge 13 luglio 1966, n. 611, reca: "Disposizioni sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla vendita del pane".