Art. 16.
      Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane
  1.  L'art.  2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  2.  -  1.  Chiunque  contravviene  alle  disposizioni di cui
all'art.   1  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire
cinquantamila a lire trecentomila.".
 
          Nota all'art. 16:
             - La legge 13 luglio 1966, n. 611,  reca:  "Disposizioni
          sul riposo settimanale degli addetti alla produzione e alla
          vendita del pane".