Art. 17. 
                        Autorita' competente 
 
  1. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le  violazioni
amministrative previste dal presente capo e ad  emettere  l'ordinanza
di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995,  n.
43 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.