Art. 18. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le  sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, quando il procedimento penale non  sia  stato  definito  con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 
2. Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  capo  si
applicano le disposizioni della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e
successive modificazioni, in quanto compatibili. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995,  n.
43 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.