Art. 2. Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario 1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente: "Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 2. Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 2: - Il testo vigente dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura), come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e' il seguente: "Art. 5-bis - Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario, e' vietata, salvo i casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilita' di fronteggiare attraverso l'assunzione di altri lavoratori. L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi consentiti ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio, nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori. L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di un'ulteriore somma pari al 15% della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni". - Si trascrive il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale): "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del t.u. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del t.u. delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.". Il secondo comma e' stato abrogato dall'art. 231 del d.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per la parte relativa al D.P.R. n. 393/1959.