Art. 2.
        Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario
  1. Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo
1923,  n.  692,  convertito  dalla  legge  17 aprile 1925, n. 473, e'
sostituito dal seguente:
  "Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite
con   la   sanzione  amministrativa  da  lire  cinquantamila  a  lire
trecentomila.  Se  l'inosservanza  si  riferisce  a  piu'  di  cinque
lavoratori,  ovvero  si  e' verificata nel corso dell'anno solare per
piu'  di  cinquanta  giorni, si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni.".
  2.  Per  le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo
periodo,  del  regio  decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla  legge  17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del
presente  articolo,  non  e'  ammesso  il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
           Note all'art. 2:
             -  Il  testo   vigente   dell'art.   5-bis   del   regio
          decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge
          17   aprile   1925,   n.  473  (relativo  alla  limitazione
          dell'orario di lavoro per gli  operai  ed  impiegati  delle
          aziende  industriali  o  commerciali  di qualunque natura),
          come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato, e'
          il seguente:
             "Art. 5-bis - Nelle imprese industriali l'esecuzione del
          lavoro straordinario, che  non  abbia  carattere  meramente
          saltuario, e' vietata, salvo i casi di eccezionali esigenze
          tecnico-produttive  e  di  impossibilita'  di  fronteggiare
          attraverso l'assunzione di altri lavoratori.
             L'esecuzione  del   lavoro   straordinario,   nei   casi
          consentiti  ai  sensi  del  comma  precedente,  deve essere
          comunicata  all'Ispettorato  del  lavoro   competente   per
          territorio entro 24 ore dall'inizio, nella comunicazione il
          datore   di   lavoro  deve  indicare  i  motivi  di  ordine
          tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso  al  lavoro
          straordinario  e  quelli che hanno impedito l'assunzione di
          altri lavoratori.
             L'Ispettorato del lavoro puo' ordinare la  cessazione  o
          la  limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che
          non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.
             L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in  ogni
          caso,  oltre  al pagamento delle maggiorazioni previste dai
          contratti collettivi  di  lavoro,  anche  il  versamento  a
          carico   dell'impresa   ed   a  favore  del  fondo  per  la
          disoccupazione di un'ulteriore  somma  pari  al  15%  della
          retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.
            Le  violazioni  delle  disposizioni del presente articolo
          sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa   da   lire
          cinquantamila  a  lire  trecentomila.  Se l'inosservanza si
          riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori,  ovvero  si  e'
          verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta
          giorni,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  da lire
          trecentomila a lire due milioni".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 16 della legge 24
          novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale):
             "Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso  il
          pagamento  di  una  somma in misura ridotta pari alla terza
          parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
          commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo  della
          sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro
          il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata
          o,  se  questa  non  vi e' stata, dalla notificazione degli
          estremi della violazione.
             Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla
          circolazione  stradale  e  dei   regolamenti   comunali   e
          provinciali   continuano  ad  applicarsi,  rispettivamente,
          l'art. 138 del t.u.  approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche
          apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62,
          e l'art. 107 del t.u. delle leggi  comunali  e  provinciali
          approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
             Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
          in  cui  le  norme  antecedenti all'entrata in vigore della
          presente legge non consentivano l'oblazione.".
             Il secondo comma e' stato  abrogato  dall'art.  231  del
          d.Lgs.  30  aprile  1992,  n. 285, per la parte relativa al
          D.P.R. n. 393/1959.