Art. 23. 
                 Sospensione del procedimento penale 
 
  1. Il procedimento per la contravvenzione e'  sospeso  dal  momento
dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di  cui  all'art.
335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico
ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi  2
e 3. 
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento  riprende
il suo  corso  quando  l'organo  di  vigilanza  informa  il  pubblico
ministero che non ritiene di  dover  impartire  una  prescrizione,  e
comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22,  comma  2,  se
l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle
proprie  determinazioni  inerenti  alla  prescrizione.  Qualora   nel
predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico  ministero
d'aver impartito una prescrizione,  il  procedimento  rimane  sospeso
fino al termine indicato dal comma 1. 
  3. La sospensione del procedimento non  preclude  la  richiesta  di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle  prove  con
incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di  indagine  preliminare,
ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articolo  321  e  seguenti
del codice di procedura penale. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U.  15/03/1995,  n.  62
durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.