Art. 5.
               Orario di lavoro nelle aziende agricole
  1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' cosi'
modificato:
    a)  nel  primo  comma  la parola: "contravvenzioni" e' sostituita
dalla seguente: "violazioni";
    b) il quarto comma e' abrogato.
  2.  L'art.  14  del  regio  decreto  10 settembre 1923, n. 1956, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  14  -  1.  I  datori  di lavoro o i loro rappresentanti sono
puniti,  in  caso  di  violazione  delle  disposizioni  del  presente
regolamento,  con  la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a
lire  trecentomila.  Se  l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque
lavoratori,  ovvero  si  e' verificata nel corso dell'anno solare per
piu'  di  cinquanta  giorni, si applica la sanzione amministrativa da
lire trecentomila a lire due milioni.".
  3.  Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo,
del  regio  decreto  10  settembre 1923, n. 1956, come modificato dal
comma  1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura
ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
          Note all'art. 5:
             - Il testo vigente dell'art. 13 del  R.D.  10  settembre
          1923,  n.  1956, recante il "Regolamento per l'applicazione
          ai lavoratori delle aziende agricole del  R.D.L.  15  marzo
          1923,  n.  692  (relativo  alla  limitazione dell'orario di
          lavoro  per  gli  operai   ed   impiegati   delle   aziende
          industriali  o  commerciali)",  come modificato dal decreto
          legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art. 13. - Le violazioni al regio  decreto-legge  e  al
          presente  regolamento devono risultare da apposito processo
          verbale  firmato  dall'esercente  l'azienda  o  da  un  suo
          rappresentante  o  da chi ha la direzione o la sorveglianza
          del lavoro.
             In  esso  dovranno  essere  indicati  i  dati  di  fatto
          costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate
          e  tutte  le  altre informazioni necessarie per il giudizio
          sulla contravvenzione.  Saranno pure inserite  in  esso  le
          dichiarazioni  che  riterra'  di  far presente, nel proprio
          interesse,  l'esercente  o  il  suo  rappresentante  o   il
          direttore.
             Se  costoro rifiutino di firmare il processo verbale, ne
          vien fatta menzione, indicandone le ragioni.".
             - Per il testo dell'art.  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note
          all'art. 2.