Art. 5. Orario di lavoro nelle aziende agricole 1. L'art. 13 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' cosi' modificato: a) nel primo comma la parola: "contravvenzioni" e' sostituita dalla seguente: "violazioni"; b) il quarto comma e' abrogato. 2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 3. Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 13 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1956, recante il "Regolamento per l'applicazione ai lavoratori delle aziende agricole del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692 (relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali)", come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 13. - Le violazioni al regio decreto-legge e al presente regolamento devono risultare da apposito processo verbale firmato dall'esercente l'azienda o da un suo rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro. In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterra' di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante o il direttore. Se costoro rifiutino di firmare il processo verbale, ne vien fatta menzione, indicandone le ragioni.". - Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.