Art. 6.
                   Riposo domenicale e settimanale
  1.  L'art.  27  della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito
dal seguente:
  "Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle
disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16,
17,  18,  19,  20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione
amministrativa  da  lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila. Se la
violazione  si  riferisce  a  piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
 
          Nota all'art. 6:
             -  La  legge  22  febbraio  1934,  n. 370, disciplina il
          "Riposo domenicale e settimanale".