Art. 6. Riposo domenicale e settimanale 1. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente: "Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Nota all'art. 6: - La legge 22 febbraio 1934, n. 370, disciplina il "Riposo domenicale e settimanale".