Art. 7.
      Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali
  1.  Il  primo  comma  dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n.
370,  come  modificato  dall'art.  2 della legge 11 dicembre 1952, n.
2466, e' sostituito dal seguente:
  "Chiunque  contravviene  alla  disposizione  di  cui all'art. 14 e'
punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
 
          Nota all'art. 7:
             - Il testo vigente dell'art. 28 della legge 22  febbraio
          1934,  n.   370, gia' modificato dall'art. 2 della legge 11
          dicembre 1952, n.  2466, come ulteriormente modificato  dal
          decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  28.  - Chiunque contravviene alla disposizione di
          cui   all'articolo   14   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
             Il  giornale  e  qualunque  altro  mezzo adottato per la
          diffusione delle notizie e' sequestrato.
             Ferme restando le disposizioni  del  codice  penale,  in
          caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione
          del giornale per un periodo di tempo determinato.".