Art. 7. Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali 1. Il primo comma dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, come modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, e' sostituito dal seguente: "Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'art. 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".
Nota all'art. 7: - Il testo vigente dell'art. 28 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, gia' modificato dall'art. 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2466, come ulteriormente modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 28. - Chiunque contravviene alla disposizione di cui all'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie e' sequestrato. Ferme restando le disposizioni del codice penale, in caso di recidiva il magistrato puo' ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.".