Art. 8. Libretto di lavoro 1. L'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' cosi' modificato: a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato."; b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.". 2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato.
Note all'art. 8: - Il testo vigente dell'art. 12 della legge 10 gennaio 1935, n. 112 (Istituzione del libretto di lavoro), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 12. - L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato. Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete sono punite con la multa da lire ventimila a lire duemilioni per ogni lavoratore a cui si riferisca il reato. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo non si applicano nei riguardi del personale addetto ai lavori domestici.". - Si trascrive il testo dell'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112: "Art. 15. - Il Governo e' autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per le corporazioni, le norme integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della presente legge. Per la inosservanza di queste potra' essere stabilita con lo stesso decreto una ammenda fino al massimo di lire 400.000.".