Art. 8.
                         Libretto di lavoro
  1.  L'art.  12  della  legge  10  gennaio  1935,  n.  112, e' cosi'
modificato:
    a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
  "L'assunzione  di persone non munite di regolare libretto di lavoro
e  la  mancata  consegna,  nel  termine  prescritto,  del libretto al
lavoratore  da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione
amministrativa   da   lire  cinquantamila  a  lire  trecentomila.  Se
l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.
  Ad  uguali  sanzioni  soggiace  il  datore  di  lavoro  in  caso di
registrazioni  inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca
reato.";
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "Salvo   che   il   fatto  costituisca  reato,  chiunque  mette  in
circolazione  od  usa  libretti  od  altri documenti equipollenti non
autorizzati   a   norma  dell'art.  11  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.".
  2. L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, e' abrogato.
 
          Note all'art. 8:
             -  Il  testo vigente dell'art. 12 della legge 10 gennaio
          1935, n.  112 (Istituzione del libretto  di  lavoro),  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art. 12.  -  L'assunzione  di  persone  non  munite  di
          regolare  libretto  di  lavoro  e  la mancata consegna, nel
          termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del
          datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa
          da  lire   cinquantamila   a   lire   trecentomila.      Se
          l'inosservanza  si riferisce a piu' di cinque lavoratori si
          applica la sanzione amministrativa da lire  trecentomila  a
          lire due milioni.
             Ad  uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso
          di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto
          costituisca reato.
             Le registrazioni dolosamente inesatte o incomplete  sono
          punite con la multa da lire ventimila a lire duemilioni per
          ogni lavoratore a cui si riferisca il reato.
             Salvo  che il fatto costituisca reato, chiunque mette in
          circolazione   od   usa   libretti   od   altri   documenti
          equipollenti  non  autorizzati  a norma dell'articolo 11 e'
          punito con la sanzione amministrativa da lire  duecentomila
          a lire unmilione.
             Le  disposizioni  contenute nel primo comma del presente
          articolo  non  si  applicano  nei  riguardi  del  personale
          addetto ai lavori domestici.".
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 15 della legge 10
          gennaio 1935,
          n. 112:
             "Art. 15. - Il Governo e'  autorizzato  ad  emanare,  su
          proposta   del  Ministro  per  le  corporazioni,  le  norme
          integrative eventualmente occorrenti per l'attuazione della
          presente legge.
             Per  la  inosservanza  di queste potra' essere stabilita
          con lo stesso decreto una ammenda fino al massimo  di  lire
          400.000.".