Art. 9.
      Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi
  1.  Il  secondo  comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo
provvisorio  dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite
con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  duecentomila  a  lire un
milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si
applica  la  sanzione  amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.".
  2.  Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
303,  come  modificato  dal  comma  1  del  presente articolo, non e'
ammesso  il  pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
           Note all'art. 9:
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  5  del  D.L.C.P.S.  13
          settembre   1946,   n.  303  (Conservazione  del  posto  ai
          lavoratori chiamati alle armi per servizio di  leva),  come
          modificato  dal  decreto  legislativo qui pubblicato, e' il
          seguente:
             "Art. 5. - La vigilanza per l'applicazione del  presente
          decreto e' affidata all'ispettorato del lavoro.
            Le  violazioni  delle  disposizioni  del presente decreto
          sono  punite  con  la  sanzione  amministrativa   da   lire
          duecentomila  a  lire  unmilione.    Se  la  violazione  si
          riferisce  a  piu'  di  cinque  lavoratori  si  applica  la
          sanzione   amministrativa   da  lire  trecentomila  a  lire
          duemilioni".
             - Per il testo dell'art.  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note
          all'art. 2.