Art. 9. Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi 1. Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, e' sostituito dal seguente: "Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.". 2. Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 9: - Il testo vigente dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva), come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 5. - La vigilanza per l'applicazione del presente decreto e' affidata all'ispettorato del lavoro. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire duemilioni". - Per il testo dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi nelle note all'art. 2.