Art. 2.

  1.  La  Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione
dei   medicinali,   le  linee  guida  contenute  nell'allegato  1  al
provvedimento   della   stessa  Commissione  del  30  dicembre  1993,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306
del 31 dicembre 1993.