Art. 10.
    Differimento di termini di entrata in vigore di disposizioni
          legislative ed abrogazione di norme regolamentari
  1.   Le   disposizioni   contenute  nell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato  dall'articolo  7
del  decreto  legislativo  10  settembre 1993, n. 360, si applicano a
decorrere dal 1 marzo 1995. E' comunque consentita  l'approvazione  e
l'omologazione  dei  mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti
dal comma 8 dello stesso articolo 10.