Art. 11. Norme edilizie per le comunita' terapeutiche 1. Il comma 4-bis dell'articolo 128 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1994, n. 633, e' sostituito dai seguenti: "4-bis. La costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche' ogni altro intervento edificativo delle suddette comunita', necessario per il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo, sono equiparati, ai soli fini della deroga alle prescrizioni dei piani urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai suddetti interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si applicano anche alle opere gia' realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le quali sia gia' stata presentata una richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria. 4-ter. L'applicabilita' delle norme di cui al comma 4-bis e' subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che il vincolo di destinazione d'uso di ogni singolo intervento edificativo per attivita' connesse alle finalita' della comunita' terapeutica sia almeno cinquantennale. Durante detto periodo il vincolo e' immodificabile anche in deroga alle disposizioni vigenti; b) che lo statuto della comunita' terapeutica che attua l'intervento preveda espressamente la totale assenza di finalita' di lucro e l'attivita' della stessa sia sviluppata con modalita' residenziali. 4-quater. Qualora la comunita' terapeutica che attui l'intervento edificativo abbia o intenda realizzare immobili per una capacita' ricettiva superiore alle duecento unita', questa deve procedere, a pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis, in proprio alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, ivi comprese quelle necessarie per il trattamento delle acque reflue provenienti dai propri insediamenti residenziali.".