Art. 11.
            Norme edilizie per le comunita' terapeutiche
 1.   Il   comma  4-bis  dell'articolo  128  del  testo  unico  sulle
tossicodipendenze,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dall'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 18 novembre 1994,  n.  633,  e'  sostituito  dai
seguenti:
  "4-bis.  La  costruzione,  l'ampliamento  o il recupero di immobili
destinati a sedi di comunita' terapeutiche di cui al comma 1, nonche'
ogni  altro  intervento   edificativo   delle   suddette   comunita',
necessario  per  il reinserimento socio-sanitario e socio-lavorativo,
sono equiparati, ai soli fini  della  deroga  alle  prescrizioni  dei
piani  urbanistici, alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai
sensi delle leggi sulle opere pubbliche. Ai  suddetti  interventi  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  9  della legge 28
gennaio 1977, n. 10. Le norme del presente comma si  applicano  anche
alle  opere gia' realizzate, ovvero in corso di realizzazione, per le
quali sia gia' stata presentata una richiesta  di  concessione  o  di
autorizzazione in sanatoria.
  4-ter.  L'applicabilita'  delle  norme  di  cui  al  comma 4-bis e'
subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:
    a)  che  il  vincolo  di  destinazione  d'uso  di  ogni   singolo
intervento  edificativo  per  attivita' connesse alle finalita' della
comunita'  terapeutica  sia  almeno  cinquantennale.  Durante   detto
periodo   il   vincolo   e'   immodificabile  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti;
    b)  che  lo  statuto  della  comunita'  terapeutica   che   attua
l'intervento  preveda espressamente la totale assenza di finalita' di
lucro  e  l'attivita'  della  stessa  sia  sviluppata  con  modalita'
residenziali.
  4-quater.  Qualora  la comunita' terapeutica che attui l'intervento
edificativo abbia o intenda realizzare  immobili  per  una  capacita'
ricettiva  superiore  alle  duecento unita', questa deve procedere, a
pena di decadenza dai benefici previsti dal comma 4-bis,  in  proprio
alla  realizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primarie,  ivi
comprese quelle necessarie per  il  trattamento  delle  acque  reflue
provenienti dai propri insediamenti residenziali.".