Art. 2.
             Disposizioni varie in materia di sanatoria
        e d'intervento nelle zone interessate dall'abusivismo
  1. Per le modalita' di riscossione e versamento dell'oblazione  per
la  sanatoria  degli  abusi  edilizi sono fatti salvi gli effetti dei
decreti del Ministro delle finanze in data 31 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1994, e  in  data  13
ottobre  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 244 del 18
ottobre  1994,  ad  esclusione  dei   termini   per   il   versamento
dell'importo  fisso  e  della  restante parte dell'oblazione previsti
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
di rimborso delle  differenze  non  dovute  e  versate  a  titolo  di
oblazione.  All'eventuale  relativa  spesa si provvede anche mediante
utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550
miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni  1994
e   1995,   derivante   dal   pagamento   delle   oblazioni  previste
dall'articolo 39 della legge 23  dicembre  1994,  n.  724.  La  quota
eccedente   tali   importi,   versata  all'entrata  dello  Stato,  e'
riassegnata,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
  3.  I  comuni  sono tenuti ad iscrivere nei propri bilanci le somme
versate a titolo di oneri concessori per  la  sanatoria  degli  abusi
edilizi  in un apposito capitolo del titolo IV dell'entrata. Le somme
relative sono impegnate in un apposito capitolo del titolo  II  della
spesa,  utilizzando  il 10 per cento delle medesime per far fronte ai
costi di istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione
in sanatoria ed un ulteriore 10 per  cento  quale  anticipazione  dei
costi  per interventi di demolizione delle opere di cui agli articoli
32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le rimanenti somme  sono
vincolate   a  finanziare  le  opere  di  urbanizzazione  primaria  e
secondaria,  nonche'  gli  interventi  di   risanamento   urbano   ed
ambientale delle aree interessate dall'abusivismo.
  4.   Per   l'attivita'   istruttoria  connessa  al  rilascio  delle
concessioni  in  sanatoria  i  comuni  utilizzano  i  fondi  all'uopo
accantonati,  in  misura  non superiore a quella prevista al comma 3,
per  progetti  finalizzati  da  svolgere  oltre  l'orario  di  lavoro
ordinario.  Nei  soli  casi  in  cui  non  sia  possibile  utilizzare
personale in servizio nelle amministrazioni  locali  interessate,  le
stesse  possono  avvalersi di liberi professionisti o di strutture di
consulenze e servizi.
  5. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione  sulle
calamita'   naturali,  e'  esclusa  nei  casi  in  cui  gli  immobili
danneggiati siano  stati  eseguiti  abusivamente  in  zone  sismiche,
alluvionali  o  comunque  soggette  a  rilevanti  rischi di calamita'
naturali.
  6. Non possono formare oggetto di sanatoria, di cui all'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  come  integrato  dal  presente
decreto,   le   costruzioni  abusive  realizzate  sopra  e  sotto  il
soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato  per  cause  naturali  o
atti  volontari, fermi restando i divieti previsti nei commi quarto e
quinto dell'articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47, e  successive
modifiche e integrazioni.
  7.  Ai  fini  della relazione prevista dal comma 3 dell'articolo 13
del  decreto-legge  12  gennaio   1988,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, i comuni riferiscono
annualmente  al  Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei
fondi di cui al comma 3.