Art. 3.
                         Commissari ad acta
  1. In caso di inadempienze, il Ministro  dei  lavori  pubblici,  ai
fini  dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, su  richiesta  del  sindaco,  del  comitato
regionale  di  controllo,  ai  sensi  dell'articolo  48 della legge 8
giugno 1990, n. 142, su  segnalazione  del  prefetto  competente  per
territorio,  ovvero  d'ufficio,  nomina  un  commissario  ad acta per
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco.
  2. Qualora sia  necessario  procedere  alla  demolizione  di  opere
abusive  e'  possibile  avvalersi,  per il tramite dei provveditorati
alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero
della difesa, sulla base di apposita convenzione  stipulata  d'intesa
fra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.