Art. 4.
           Norme in materia di pianificazione urbanistica
  1. All'articolo 39, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,  e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   "c-bis)   nelle   ipotesi  in  cui  gli  enti  territoriali  siano
sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali vigenti e  non
adottino  tali  strumenti  entro diciotto mesi dalla data di elezione
degli  organi.  In  questo  caso,  il  decreto  di  scioglimento  del
consiglio  e'  adottato,  di  concerto  con  il  Ministro  dei lavori
pubblici,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri.   Le
disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera si applicano anche nei
confronti  degli  organi  delle  comunita'  montane  e   delle   aree
metropolitane tenuti all'adozione di strumenti urbanistici.".
  2.  All'articolo  39,  della  legge  8 giugno 1990, n. 142, dopo il
comma 2 e' aggiunto il seguente:
  "2-bis. Nell'ipotesi di  cui  alla  lettera  c-bis)  del  comma  1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere adottati, l'organo regionale di controllo  assegna  agli  enti
che  non  abbiano  provveduto  un ulteriore termine di sei mesi, alla
scadenza del quale, con lettera notificata  ai  singoli  consiglieri,
diffida  il  consiglio  ad  adempiere nei successivi sessanta giorni.
Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine,  l'organo  regionale
di  controllo  ne  da'  comunicazione  al  prefetto,  che  inizia  la
procedura per lo scioglimento del consiglio. Le disposizioni  di  cui
al presente comma si applicano anche nei confronti degli organi delle
comunita' montane e delle aree metropolitane.".
  3.  L'approvazione  dello  strumento  urbanistico  da  parte  della
regione e, ove prevista, della provincia  o  di  altro  ente  locale,
avviene entro centottanta giorni dalla data di trasmissione, da parte
dell'ente  che  lo  ha  adottato,  dello stesso strumento urbanistico
corredato della necessaria documentazione;  decorso  infruttuosamente
il  termine,  che  puo' essere interrotto una sola volta per motivate
ragioni, i piani si  intendono  approvati.  In  caso  di  diniego  di
approvazione,  il  termine  di  cui all'articolo 39, comma 1, lettera
c-bis), della legge 8 giugno  1990,  n.  142,  ridotto  della  meta',
decorre nuovamente dalla data di comunicazione.
  4.  Ai  fini  della  prima  applicazione  delle disposizioni di cui
all'articolo 39, commi 1, lettera c-bis),  e  2-bis,  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, come modificata dal presente articolo, i termini
ivi previsti decorrono dal 1 gennaio 1995.