Art. 5. Norme transitorie e sanzionatorie 1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dal presente decreto, gli atti tra vivi, la cui nullita' ai sensi dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non sia stata ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove la nullita' sia stata dichiarata con sentenza passata in giudicato e trascritta, puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempreche' non siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al presente articolo e' decurtato l'importo eventualmente gia' versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo. 2. Per gli atti di cui al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aventi per oggetto fabbricati o porzione di fabbricati costruiti senza concessione edilizia, ad esclusione di quelli per i quali sia stata avanzata domanda di sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullita' e' estesa al caso di mancata allegazione di copia degli atti attestanti l'adeguamento degli obblighi di cui all'articolo 2. 3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si applicano anche ai trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonche' ai trasferimenti di immobili di proprieta' di enti di assistenza e previdenza.