Art. 5.
                  Norme transitorie e sanzionatorie
  1. A seguito del rilascio della concessione in sanatoria  ai  sensi
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato
dal  presente  decreto,  gli  atti tra vivi, la cui nullita' ai sensi
dell'articolo 17 e del secondo comma dell'articolo 40 della legge  28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, non
sia  stata ancora dichiarata, acquistano validita' di diritto. Ove la
nullita' sia stata dichiarata con sentenza  passata  in  giudicato  e
trascritta, puo' essere richiesta la sanatoria retroattiva su accordo
delle  parti,  con  atto successivo contenente gli allegati di cui al
secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47,
sempreche'  non  siano nel frattempo intervenute altre trascrizioni a
favore di terzi. Dall'imposta di registro calcolata sull'atto volto a
determinare l'effetto  di  cui  al  presente  articolo  e'  decurtato
l'importo  eventualmente  gia' versato per la registrazione dell'atto
dichiarato nullo.
  2. Per gli atti di cui al  secondo  comma  dell'articolo  40  della
legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  aventi  per oggetto fabbricati o
porzione di  fabbricati  costruiti  senza  concessione  edilizia,  ad
esclusione  di  quelli  per  i  quali  sia  stata avanzata domanda di
sanatoria entro il 30 giugno 1987, la nullita' e' estesa al  caso  di
mancata  allegazione  di  copia  degli  atti attestanti l'adeguamento
degli obblighi di cui all'articolo 2.
  3. Le disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo  40
della   legge  28  febbraio  1985,  n.  47,  si  applicano  anche  ai
trasferimenti previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560,  nonche'
ai  trasferimenti  di  immobili di proprieta' di enti di assistenza e
previdenza.