Art. 6.
      Definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche
  1. Il Ministro dei lavori pubblici,  di  propria  iniziativa  o  su
istanza delle imprese interessate, valuta le procedure di affidamento
o  di  esecuzione  di  opere di propria com petenza che per qualunque
motivo risultino sospese, anche in via di fatto,  da  almeno  quattro
mesi,  ad  eccezione  dei casi di provvedimenti di sequestro adottati
dall'autorita' giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali.
  2. La valutazione di cui al comma 1 ha  per  oggetto  il  perdurare
dell'interesse  pubblico  alla realizzazione dei lavori fino al lotto
funzionale, gli aspetti  di  tutela  ambientale  e  di  sicurezza,  i
riflessi  derivanti  all'amministrazione  appaltante da provvedimenti
giurisdizionali che eventualmente hanno  determinato  la  sospensione
dei  lavori, la congruita' degli aspetti economici dell'affidamento e
dell'esecuzione dei lavori, sulla base di  appositi  criteri  fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
  3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2 il Ministro dei lavori pubblici
nomina   una   o   piu'  commissioni,  presiedute  da  un  magistrato
amministrativo o contabile o da un avvocato dello Stato.
  4. Delle predette commissioni fa parte almeno un  funzionario,  con
qualifica  non inferiore a dirigente, dei ruoli centrali o periferici
dell'Amministrazione  dei  lavori  pubblici  o  degli  enti  da  essa
controllati o vigilati.
  5.   I   compensi  spettanti  ai  componenti  dei  suddetti  organi
collegiali sono determinati  con  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici,  di  concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa
e' posta a carico del capitolo 1115 dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dei  lavori  pubblici  nella misura di lire 60 milioni per
l'esercizio 1994 e di lire 120 milioni per l'esercizio 1995.
  6. La commissione esamina le ragioni della sospensione e formula al
Ministro le proposte conseguenti entro novanta giorni.
  7. Qualora la  valutazione  si  concluda  con  esito  positivo,  la
procedura  di  affidamento  o  di  esecuzione  deve  essere ripresa e
portata a conclusione.
  8. Possono essere oggetto del giudizio di  valutazione  di  cui  al
presente  articolo  anche  le  revoche  di  affidamenti intervenute a
seguito di norme, direttive o circolari, la cui efficacia  sia  stata
successivamente sospesa o che siano state abrogate.
  9. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  ferme  restando le
rispettive  competenze  in  ordine  all'adozione  dei   provvedimenti
conseguenti,   possono  chiedere  al  Ministro  dei  lavori  pubblici
l'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo  alle
procedure  di  affidamento e di realizzazione di lavori di rispettiva
competenza,  ove  ricorrano  le  condizioni  indicate  nel   presente
articolo.
  10. Ove ricorrano i presupposti di cui ai commi 1 o 2, le pubbliche
amministrazioni,   di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono, per  quanto  di  loro
competenza, ad esaminare, entro e non oltre novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i  casi relativi ad
affidamenti  ed  esecuzione  di  opere  pubbliche che, pur rientrando
nelle ipotesi di cui al presente articolo, possono essere  riavviate,
con  provvedimento  amministrativo,  anche  su  istanza delle imprese
interessate.
  11. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti del Ministro dei
lavori pubblici relativi alla costituzione ed al funzionamento  della
commissione di cui al comma 3.
  12.  Le  valutazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo
sono estesi alle opere di competenza dell'ANAS.  In  tali  ipotesi  i
poteri  e gli atti del Ministro dei lavori pubblici si intendono come
di competenza dell'amministratore straordinario e  degli  organi  che
subentrano nei poteri di questo.
  13.  I  compensi  spettanti  ai  componenti degli organi collegiali
nominati ai sensi del comma 12  gravano  sugli  strumenti  finanziari
dell'ANAS nella misura di lire 40 milioni per l'esercizio 1994 e lire
120 milioni per l'esercizio 1995.