Art. 7.
             Modifica alle norme in materia di controllo
                 dell'attivita' urbanistico-edilizia
  1.  Alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono apportate le modifiche
ed integrazioni recate dal presente articolo.
  2. All'articolo 4, comma terzo, le parole:  "quarantacinque  giorni
dall'ordine   di   sospensione  dei  lavori"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "sessanta giorni dall'ordine  di  sospensione  dei  lavori.
Decorso  tale  termine,  qualora non siano notificati i provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, l'ordine del sindaco  perde
efficacia.".
  3.  All'articolo  6, comma primo, dopo le parole: "al direttore dei
lavori" sono inserite le seguenti: ", con esclusione di quanti  altri
siano a qualsiasi titolo coinvolti nell'attivita' edilizia".
  4.  All'articolo  7, dopo il comma quinto, e' inserito il seguente:
"Salva  l'applicazione  dell'articolo  10,  in  caso  di   opere   di
ampliamento  o  sopraelevazione  di  fabbricati esistenti, si procede
alla  sola  demolizione,  a  spese  del  responsabile   delle   opere
abusive.".
  5.  All'articolo  9, comma terzo, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Quando la restituzione in pristino non sia possibile o  non
consenta  il recupero dei valori tutelati, ferme restando le sanzioni
di cui al periodo precedente, l'amministrazione competente impone  il
pagamento  di una indennita' determinata con i criteri e le modalita'
previste dalle citate leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939,
n. 1497.".
  6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo  11  e'  sostituito
dal   seguente:   "In   caso   di   annullamento   della  concessione
illegittimamente assentita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
dicembre   1993,   n.   493,  come  modificata  dall'articolo  8  del
decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, mediante  silenzio-assenso,  il
sindaco  dispone  la  riduzione in pristino ed eventualmente, qualora
quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria  pari
al  doppio  del  valore  venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato  dall'ufficio  tecnico  erariale  sulla  base  dei
correnti valori di mercato.".
  7. All'articolo 15, comma primo, dopo le parole: "realizzazione di"
sono inserite le seguenti: "varianti non essenziali, nonche' di".
  8. All'articolo 18, comma quinto, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  "Fanno eccezione le corti urbane, purche' di pertinenza del
fabbricato originario.".
  9. All'articolo 18 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Gli atti di cui al secondo comma del presente articolo,  ai  quali
non  sono  stati  allegati i certificati di destinazione urbanistica,
possono essere confermati anche da una sola delle parti, o  dai  loro
aventi   causa,   mediante   atto  redatto  nella  stessa  forma  del
precedente,  al  quale  sia  allegato   un   certificato   contenente
prescrizioni  urbanistiche riguardanti le aree attinenti al giorno in
cui e' stato stipulato l'atto da confermare.".
  10.  All'articolo  22,  comma  primo,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti parole: ", nonche' i  ricorsi  giurisdizionali,  di  cui  al
secondo comma.".
  11. All'articolo 23, dopo il comma secondo e' inserito il seguente:
  "Il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento del territorio ed i
comuni, anche consorziati, mettono a reciproca disposizione i rilievi
aerofotogrammetrici  da  loro  eseguiti.  I  suddetti  rilievi   sono
eseguiti  in  conformita'  ai  criteri  ed  alle  specifiche previsti
dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1994,  n.
133.".
  12.  All'articolo  26,  comma  terzo,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti parole: ", salvo che nel caso sia  stato  gia'  ottenuto  il
prescritto nulla osta.".
  13. All'articolo 31 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Alle  aree  di  pertinenza  dell'immobile  sanato  si  applica  la
medesima disciplina sulla sanatoria del bene principale.".
  14. All'articolo 32, cosi' come modificato dall'articolo 39,  comma
7,  della  legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma primo, il primo e
secondo  periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  "Fatte  salve  le
fattispecie  previste dall'articolo 33, il rilascio della concessione
o della autorizzazione  in  sanatoria  per  opere  eseguite  su  aree
sottoposte  a  vincolo  e'  subordinato  al  parere  favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.
Qualora   tale   parere   non   venga   formulato   dalle    suddette
amministrazioni  entro  centottanta  giorni  dalla  domanda,  esso si
intende reso in senso favorevole.".
  15. All'articolo 32, cosi' come modificato dall'articolo 39,  comma
7,  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
  "Il rilascio della concessione edilizia o della  autorizzazione  in
sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1 giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno
1985,  n.  312,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, nonche' in relazione a vincoli imposti da leggi statali
e regionali, e dagli strumenti urbanistici,  a  tutela  di  interessi
idrogeologici  e  delle  falde  idriche,  e'  subordinato  al  parere
favorevole delle amministrazioni preposte  alla  tutela  del  vincolo
stesso.  Qualora  tale parere non venga reso entro centottanta giorni
dalla domanda  il  richiedente  puo'  impugnare  il  silenzio-rifiuto
dell'amministrazione.".
  16.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  9, terzo comma,
ultimo periodo, della legge 28 febbraio  1985,  n.  47,  il  comma  2
dell'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  27  giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.  431,  e
le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, primo comma, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, non si applicano nei casi di sanatoria
previsti dal presente decreto.