Art. 8.
                  Semplificazione dei procedimenti
                   in materia urbanistico-edilizia
  1.  L'articolo  13  della  legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sospeso
fino al 30 giugno 1995.
  2. I comuni sono obbligati ad istruire  e  definire  gli  strumenti
urbanistici   attuativi  di  iniziativa  privata  afferenti  le  aree
edificabili in  base  alle  previsioni  degli  strumenti  urbanistici
generali,  con priorita' per le aree incluse, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di  attuazione
approvati e ancorche' scaduti.
  3.  Per  le  opere  di  cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  per  quelle  di  ristrutturazione  edilizia  di   cui
all'articolo  31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457, nonche' per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria,
interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, l'IVA e' dovuta nella  misura  del  4
per  cento  fino  al  30  aprile  1995. Alle relative minori entrate,
valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per
il 1995,  si  provvede  mediante  utilizzo  di  parte  delle  entrate
derivanti dall'articolo 1.
  4.   L'articolo  4  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  493,
e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4  (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). -
1. La domanda di concessione edilizia  si  intende  accolta  qualora,
entro  novanta  giorni  dalla  data  di  cui  al  comma  3, non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego.
   2. Alla domanda di concessione  edilizia  e'  allegata  anche  una
relazione  a  firma del progettista che asseveri la conformita' degli
interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed  edilizie,
nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie.
   3.  Al  momento  della  presentazione della domanda di concessione
edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il
nominativo del responsabile del procedimento di  cui  all'articolo  4
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni,
richiede all'interessato le eventuali integrazioni  documentali.  Non
possono   essere   richieste   ulteriori   integrazioni  documentali.
Qualunque provvedimento o richiesta assunti  dal  comune  nell'ambito
del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere
comunicati anche al progettista.
   4.  Il  responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione  della
documentazione, cura l'istruttoria
secondo  le  modalita'  previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
formula una proposta motivata. L'organo competente  all'adozione  del
provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.
   5.  Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del
comma 1, puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco  del
loro  inizio,  previa  corresponsione al comune degli oneri dovuti ai
sensi  della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  calcolati  in   via
provvisoria  salvo  conguaglio,  da  determinarsi entro il termine di
quindici  giorni,  sulla  base  delle  determinazioni  degli   organi
comunali.
   6.   Ai   fini  degli  adempimenti  necessari  per  comprovare  la
sussistenza del titolo  che  abilita  alla  costruzione  delle  opere
previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1,
tiene  luogo  della  concessione una copia dell'istanza presentata al
comune per ottenere l'esplicito atto di assenso  da  cui  risulti  la
data  di  presentazione  dell'istanza  medesima.  Gli  adempimenti di
spettanza di terzi, da adottarsi allorche'  si  siano  verificate  le
condizioni  di  cui  al comma 1, restano subordinati all'accertamento
presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto  per  il
silenzio-assenso,  da effettuarsi dal comune su richiesta del privato
o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista.
   7. Il soggetto competente  all'adozione  del  provvedimento  e  il
responsabile  del  procedimento  rispondono,  in caso di dolo o colpa
grave,  per  i  danni  arrecati  per  l'illegittimo   diniego   della
concessione  di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia
e' attribuita al giudice amministrativo.
   8. I termini previsti dal presente articolo sono  aumentati  della
meta'  per  i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e
raddoppiati  per  quelli  con  popolazione  superiore   a   centomila
abitanti.".