Art. 8. Semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia 1. L'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sospeso fino al 30 giugno 1995. 2. I comuni sono obbligati ad istruire e definire gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata afferenti le aree edificabili in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, con priorita' per le aree incluse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorche' scaduti. 3. Per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per quelle di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonche' per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVA e' dovuta nella misura del 4 per cento fino al 30 aprile 1995. Alle relative minori entrate, valutate in lire 550 miliardi per il 1994 ed in lire 915 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1. 4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie). - 1. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 3, non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego. 2. Alla domanda di concessione edilizia e' allegata anche una relazione a firma del progettista che asseveri la conformita' degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie. 3. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei successivi quindici giorni, richiede all'interessato le eventuali integrazioni documentali. Non possono essere richieste ulteriori integrazioni documentali. Qualunque provvedimento o richiesta assunti dal comune nell'ambito del procedimento di rilascio della concessione edilizia devono essere comunicati anche al progettista. 4. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria secondo le modalita' previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni. 5. Il titolare della concessione edilizia assentita, ai sensi del comma 1, puo' dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria salvo conguaglio, da determinarsi entro il termine di quindici giorni, sulla base delle determinazioni degli organi comunali. 6. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi di cui al comma 1, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. Gli adempimenti di spettanza di terzi, da adottarsi allorche' si siano verificate le condizioni di cui al comma 1, restano subordinati all'accertamento presso il comune dell'effettivo decorso del termine previsto per il silenzio-assenso, da effettuarsi dal comune su richiesta del privato o mediante apposita dichiarazione giurata resa dal progettista. 7. Il soggetto competente all'adozione del provvedimento e il responsabile del procedimento rispondono, in caso di dolo o colpa grave, per i danni arrecati per l'illegittimo diniego della concessione di cui al comma 1. La giurisdizione esclusiva in materia e' attribuita al giudice amministrativo. 8. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della meta' per i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore a centomila abitanti.".