Art. 9.
            Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS
  1.   L'Ente  nazionale  per  le  strade,  ente  pubblico  economico
istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,  mantiene
la denominazione di ANAS.
  2.  In  attesa  dell'approvazione  dello  statuto dell'ANAS e della
costituzione degli organi statutari,  l'amministratore  straordinario
e'  coadiuvato  da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, ai quali potranno essere  attribuite  specifiche
deleghe. Il compenso degli esperti e' fissato con le modalita' di cui
all'articolo  11,  comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143.
  3. Sino al termine di cui all'articolo 11,  comma  8,  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facolta' di assumere,
attraverso  pubblica  selezione  con  procedura  abbreviata,  fino  a
venticinque  unita'  con  qualifica  di  dirigente  tecnico,  fino  a
quindici  unita'  con  qualifica  di dirigente amministrativo, fino a
venti unita' con qualifica di funzionario  tecnico  e  fino  a  dieci
unita'  con  qualifica  di  funzionario amministrativo. Ai fini della
copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma,  con
decreto  del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni
compensative nel bilancio dell'ANAS.
  4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un  bilancio  di
previsione    per    l'esercizio    1995,    che   sara'   sottoposto
all'approvazione del consiglio di amministrazione  al  momento  della
sua   istituzione  nella  prima  seduta  utile  successiva  alla  sua
costituzione. Gli importi  iscritti  sugli  appositi  capitoli  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente
nazionale  per  le  strade  in relazione all'articolo 3, comma 1, del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,  ed  alle  altre  leggi
speciali,   continuano   ad   essere  erogati  all'ANAS  cui  vengono
attribuiti altresi' i residui passivi accertati al 31  dicembre  1994
nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
  5.  Le  somme  a  disposizione  dell'ANAS,  iscritte in capitoli di
bilancio o in contabilita' speciali e destinate a servizi e finalita'
di  istituto,  nonche'  al  pagamento  di  emolumenti  e  pensioni  a
qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere
sottratte  alla  loro  destinazione  se  non nei modi stabiliti dalle
leggi che le  riguardano,  ai  sensi  dell'articolo  828  del  codice
civile.  Gli  atti  di  sequestro  o  di  pignoramento  eventualmente
eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non  determinano
obbligo   di   accantonamento  da  parte  del  terzo  ne'  sospendono
l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate all'ANAS.
  6. Il  pignoramento  e  i  sequestri  delle  somme  dell'ANAS  sono
eseguiti  esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria
presso la tesoreria centrale dello Stato.
  7. I creditori che  richiedano  ed  ottengano  il  sequestro  o  il
pignoramento   delle  somme  indicate  nel  comma  8,  gli  ufficiali
giudiziari  procedenti  ed  i  terzi  pignorati   sono   solidalmente
responsabili  per  il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai
terzi  beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza
l'uso della normale diligenza.
  8. Rimangono salve le disposizioni  del  testo  unico  delle  leggi
concernenti  il  sequestro,  il  pignoramento  e  la  cessione  degli
stipendi,  salari  e  pensioni   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni,   approvato   con   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
  9. Le competenze relative alle funzioni amministrative  concernenti
l'affidamento   in   concessione   per   la  realizzazione  di  nuove
infrastrutture autostradali e i compiti di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono
attribuite   all'Ispettorato   generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza  stradale,  che  assume  la  denominazione  di   "Direzione
generale  della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana". A tale
direzione generale, costituita da sessanta unita', ivi  comprese  tre
unita' di livello dirigenziale, e' preposto un dirigente generale. La
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972,  n.  748,  e'  incrementata  di  un  posto  nella  qualifica di
dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico
e di un  posto  nella  qualifica  di  dirigente  amministrativo.  Con
successivo  regolamento  sono  disciplinati  l'organizzazione  ed  il
funzionamento della suddetta  direzione  generale,  anche  attraverso
l'istituzione   di   sezioni   periferiche  presso  i  provveditorati
regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei relativi oneri  si
provvede  con  i  proventi  di  cui  agli articoli 101, 208 e 228 del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni.  All'articolo  208,  comma  2, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,  sono
aggiunte,  in fine, le seguenti parole: "e per il funzionamento degli
uffici della Direzione generale della viabilita' e  mobilita'  urbana
ed extraurbana;".