Art. 9. Misure urgenti per il funzionamento dell'ANAS 1. L'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico istituito con decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, mantiene la denominazione di ANAS. 2. In attesa dell'approvazione dello statuto dell'ANAS e della costituzione degli organi statutari, l'amministratore straordinario e' coadiuvato da quattro esperti, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ai quali potranno essere attribuite specifiche deleghe. Il compenso degli esperti e' fissato con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. 3. Sino al termine di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, l'ANAS ha facolta' di assumere, attraverso pubblica selezione con procedura abbreviata, fino a venticinque unita' con qualifica di dirigente tecnico, fino a quindici unita' con qualifica di dirigente amministrativo, fino a venti unita' con qualifica di funzionario tecnico e fino a dieci unita' con qualifica di funzionario amministrativo. Ai fini della copertura finanziaria delle assunzioni di cui al presente comma, con decreto del Ministro del tesoro, possono essere apportate variazioni compensative nel bilancio dell'ANAS. 4. L'amministratore straordinario dell'ANAS adotta un bilancio di previsione per l'esercizio 1995, che sara' sottoposto all'approvazione del consiglio di amministrazione al momento della sua istituzione nella prima seduta utile successiva alla sua costituzione. Gli importi iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1995, a titolo di trasferimenti a favore dell'Ente nazionale per le strade in relazione all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, ed alle altre leggi speciali, continuano ad essere erogati all'ANAS cui vengono attribuiti altresi' i residui passivi accertati al 31 dicembre 1994 nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. 5. Le somme a disposizione dell'ANAS, iscritte in capitoli di bilancio o in contabilita' speciali e destinate a servizi e finalita' di istituto, nonche' al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non possono essere sottratte alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che le riguardano, ai sensi dell'articolo 828 del codice civile. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente eseguiti sono nulli ed inefficaci di pieno diritto e non determinano obbligo di accantonamento da parte del terzo ne' sospendono l'accreditamento delle somme nelle contabilita' intestate all'ANAS. 6. Il pignoramento e i sequestri delle somme dell'ANAS sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente infruttifero di tesoreria presso la tesoreria centrale dello Stato. 7. I creditori che richiedano ed ottengano il sequestro o il pignoramento delle somme indicate nel comma 8, gli ufficiali giudiziari procedenti ed i terzi pignorati sono solidalmente responsabili per il riconoscimento dei danni subiti dall'ANAS e dai terzi beneficiari dei pagamenti fermati, qualora abbiano agito senza l'uso della normale diligenza. 8. Rimangono salve le disposizioni del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 9. Le competenze relative alle funzioni amministrative concernenti l'affidamento in concessione per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali e i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, sono attribuite all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che assume la denominazione di "Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana". A tale direzione generale, costituita da sessanta unita', ivi comprese tre unita' di livello dirigenziale, e' preposto un dirigente generale. La tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' incrementata di un posto nella qualifica di dirigente generale, di due posti nella qualifica di dirigente tecnico e di un posto nella qualifica di dirigente amministrativo. Con successivo regolamento sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della suddetta direzione generale, anche attraverso l'istituzione di sezioni periferiche presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con i proventi di cui agli articoli 101, 208 e 228 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il funzionamento degli uffici della Direzione generale della viabilita' e mobilita' urbana ed extraurbana;".