Art. 2.
                Categorie di documenti inaccessibili
              per motivi di ordine e sicurezza pubblica
  1.  Ai  sensi  dell'art.  8,  comma  5, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
all'esigenza  di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono
sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a) atti e documenti concernenti gli impianti di  sicurezza  degli
edifici destinati a sede dell'Amministrazione;
    b)  atti  e  documenti relativi al responsabile della sicurezza e
delle comunicazioni riservate;
    c)  atti  e  documenti   concernenti   l'organizzazione   ed   il
funzionamento     dei     servizi     di     sicurezza    nell'ambito
dell'Amministrazione in occasione di visite  ufficiali  di  autorita'
civili  e  militari  o  di  incontri  con rappresentanti di organismi
italiani o stranieri;
    d) lavori  preparatori,  documentazione  predisposta  e  carteggi
scambiati  in  vista  di  incontri  con  rappresentanti  di organismi
nazionali o internazionali.
 
          Nota all'art. 2:
             - Per il testo dell'art. 8, comma  5,  lettera  c),  del
          citato D.P.R.  n. 352/1992 si veda in nota alle premesse.