Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica 1. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) atti e documenti concernenti gli impianti di sicurezza degli edifici destinati a sede dell'Amministrazione; b) atti e documenti relativi al responsabile della sicurezza e delle comunicazioni riservate; c) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di sicurezza nell'ambito dell'Amministrazione in occasione di visite ufficiali di autorita' civili e militari o di incontri con rappresentanti di organismi italiani o stranieri; d) lavori preparatori, documentazione predisposta e carteggi scambiati in vista di incontri con rappresentanti di organismi nazionali o internazionali.
Nota all'art. 2: - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera c), del citato D.P.R. n. 352/1992 si veda in nota alle premesse.