Art. 3.
           Categorie di documenti inaccessibili per motivi
        di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese
  1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche'
dell'art.  8,  comma  5, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in  relazione  all'esigenza  di
salvaguardare  la  riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro ai medesimi la visione  degli  atti  relativi  ai
procedimenti  amministrativi,  la  cui  conoscenza sia necessaria per
curare o per difendere i loro  interessi  giuridici,  sono  sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
    a)  rapporti  informativi  sul personale dipendente, nonche' note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
    b)  documenti  attinenti  a  giudizi  o  valutazioni  relativi  a
procedure non concorsuali concernenti il personale da reclutare;
    c) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;
    d)  documenti  ed  atti relativi alla salute delle persone ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
    e)  documentazione  attinente   ai   lavori   delle   commissioni
giudicatrici   di  concorso,  fino  all'esaurimento  delle  procedure
concorsuali;
    f)  documentazione  caratteristica,  matricolare  e   concernente
situazioni private dell'impiegato;
   g)  documentazione  attinente a procedimenti penali e disciplinari
ovvero   utilizzabile   ai   fini   dell'apertura   di   procedimenti
disciplinari,    nonche'   concernente   l'istruzione   dei   ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
    h)  documentazione  attinente   ad   accertamenti   ispettivi   e
amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita
privata e della riservatezza;
   i)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa dal
servizio;
    l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica
e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque  utilizzata  ai
fini dell'attivita' amministrativa;
    m)  dichiarazioni  di riservatezza e relativi atti istruttori dei
documenti conservati negli archivi di  Stato  concernenti  situazioni
puramente  private  di  persone  o  processi  penali,  secondo quanto
previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409;
    n) rapporti alla procura generale ed alle procure regionali della
Corte  dei  conti  e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente individuati soggetti  per  i  quali  si  appalesa  la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali;
   o)  atti  di  promovimento  di azioni di responsabilita' di fronte
alla procura generale ed alle procure regionali della Corte dei conti
nonche' alle competenti autorita' giudiziarie;
    p)  atti  e  documenti  relativi  alla  concessione  dei benefici
assistenziali di  cui  all'art.  15,  lettera  o),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
    q)   segnalazioni,  atti  o  esposti  informali  di  privati,  di
organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, fino  a
quando in ordine ad essi non sia conclusa la necessaria istruttoria.
 
          Note all'art. 3:
             -  Per  il  testo  dell'art.  24  della  citata legge n.
          241/1990 e dell'art. 8, comma 5,  lettera  d),  del  citato
          D.P.R. n. 352/1992 si veda nelle note alle premesse.
             -  Il  testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 1409/1963 (Norme
          relative all'ordinamento ed al personale degli  Archivi  di
          Stato) e' il seguente:
             "Art.  21 (Limiti alla consultabilita' dei documenti). -
          I  documenti  conservati  negli  Archivi  di   Stato   sono
          liberamente   consultabili,   ad  eccezione  di  quelli  di
          carattere riservato relativi alla politica estera o interna
          dello Stato, che diventano consultabili  50  anni  dopo  la
          loro  data,  e  di  quelli  riservati relativi a situazioni
          puramente private di persone,  che  lo  diventano  dopo  70
          anni.  I documenti dei processi penali sono consultabili 70
          anni dopo la data della conclusione del procedimento.
             Il Ministro per l'interno, previo parere  del  direttore
          dell'archivio  di  Stato  competente  e udita la Giunta del
          Consiglio superiore degli  archivi,  puo'  permettere,  per
          motivi   di   studio,  la  consultazione  di  documenti  di
          carattere riservato anche prima della scadenza dei  termini
          indicati nel comma precedente.
             I  documenti  di  proprieta'  dei  privati,  e da questi
          depositati negli Archivi di Stato o agli  archivi  medesimi
          donati  o  venduti  o  lasciati  in eredita' o legato, sono
          assoggettati alla disciplina  stabilita  dal  primo  e  dal
          secondo comma del presente articolo.
             I  depositanti  e coloro che donano o vendono o lasciano
          in eredita' o  legato  documenti  agli  Archivi  di  Stato,
          possono    tuttavia   porre   la   condizione   della   non
          consultabilita'  di  tutti  o  di   parte   dei   documenti
          dell'ultimo   settantennio.  Tale  limitazione,  come  pure
          quella generale stabilita dal primo comma,  non  opera  nei
          riguardi  dei  depositanti, dei donanti, dei venditori e di
          qualsiasi altra persona da essi designata.  La  limitazione
          e' altresi' inoperante nei confronti degli aventi causa dei
          depositanti,  dei  donanti, dei venditori, quando si tratti
          di documenti  concernenti  oggetti  patrimoniali  ai  quali
          siano interessati per il titolo d'acquisto".
             -  Il testo dell'art. 15, comma 1, lettera o) del D.P.R.
          n.  266/1987 (Norme risultanti  dalla  disciplina  prevista
          dall'accordo  del 26 marzo 1987 concernente il comparto del
          personale dipendente dai Ministeri) e' il seguente:
             "1. Nell'ambito, nei limiti e  sulla  base  dei  criteri
          stabiliti   dal   presente  decreto,  sono  demandate  alla
          negoziazione decentrata le seguenti materie:
             a)-n) (omissis);
               o)   i   criteri  per  la  ripartizione  dei  benefici
          assistenziali nelle singole amministrazioni".