Art. 5. Modifiche del presente regolamento 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.