Art. 6.
                             Pubblicita'
  1.  Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori   forme   di   pubblicita'   possono    essere    stabilite
dall'Amministrazione  sia  per  il  presente  regolamento  sia per le
successive modifiche ed integrazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 20 dicembre 1994
                                            Il Presidente: BERLUSCONI
 Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1995
  Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 67