Art. 10 1. Ai fini del possesso dei requisiti previsti all'art. 8 sono considerati operatori e, come tali, i soli abilitati a firmare i mandati e trattare direttamente le pratiche con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni: a) gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'istituto di patronato o, per l'estero, con organismi promossi dai medesimi in conformita' degli ordinamenti legislativi dei singoli Stati ospitanti o convenzionati con gli stessi, ferma restando la responsabilita' di gestione dell'istituto di patronato; b) gli operatori aventi regolare rapporto di lavoro con l'organizzazione promotrice posti in posizione di comando presso le strutture dell'istituto di patronato con specifico provvedimento soggetto al visto, per presa d'atto, del competente ispettorato del lavoro. 2. Al competente ispettorato provinciale del lavoro deve essere comunicato, a cura di ciascun istituto di patronato, con periodicita' annuale ovvero ogniqualvolta si determinino variazioni, l'elenco degli operatori a tempo pieno ed a tempo parziale, dei medici e dei legali convenzionati, nonche' i nominativi dei responsabili delle sedi regionali, provinciali e zonali e l'orario giornaliero e settimanale di apertura delle sedi stesse. Copia conforme di tale elenco e delle eventuali variazioni deve essere altresi' comunicata alle competenti sedi periferiche delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. 3. Gli istituti di patronato possono altresi' avvalersi dell'opera di collaboratori con compiti, su base volontaria ed in modo saltuario, di mera istruzione delle pratiche, di fornitura di informazioni ovvero di raccolta sul territorio delle pratiche e di consegna delle stesse agli operatori delle sedi, nonche', su indicazione degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni. Le modalita' di svolgimento di tale collaborazione devono risultare da accordo scritto vistato dal competente ispettorato del lavoro.