Art. 10

  1.  Ai  fini  del  possesso  dei requisiti previsti all'art. 8 sono
considerati  operatori  e,  come  tali,  i soli abilitati a firmare i
mandati  e  trattare  direttamente le pratiche con le amministrazioni
erogatrici delle prestazioni:
    a)   gli   operatori  aventi  regolare  rapporto  di  lavoro  con
l'istituto  di  patronato o, per l'estero, con organismi promossi dai
medesimi  in  conformita'  degli  ordinamenti legislativi dei singoli
Stati  ospitanti  o  convenzionati  con gli stessi, ferma restando la
responsabilita' di gestione dell'istituto di patronato;
    b)   gli   operatori  aventi  regolare  rapporto  di  lavoro  con
l'organizzazione  promotrice  posti in posizione di comando presso le
strutture  dell'istituto  di  patronato  con  specifico provvedimento
soggetto  al  visto, per presa d'atto, del competente ispettorato del
lavoro.
  2.  Al  competente  ispettorato  provinciale del lavoro deve essere
comunicato, a cura di ciascun istituto di patronato, con periodicita'
annuale  ovvero  ogniqualvolta  si  determinino  variazioni, l'elenco
degli  operatori  a tempo pieno ed a tempo parziale, dei medici e dei
legali  convenzionati,  nonche'  i  nominativi dei responsabili delle
sedi  regionali,  provinciali  e  zonali  e  l'orario  giornaliero  e
settimanale  di  apertura  delle  sedi stesse. Copia conforme di tale
elenco  e  delle eventuali variazioni deve essere altresi' comunicata
alle  competenti  sedi  periferiche  delle amministrazioni erogatrici
delle prestazioni.
  3.  Gli istituti di patronato possono altresi' avvalersi dell'opera
di   collaboratori  con  compiti,  su  base  volontaria  ed  in  modo
saltuario,  di  mera  istruzione  delle  pratiche,  di  fornitura  di
informazioni  ovvero  di  raccolta sul territorio delle pratiche e di
consegna   delle  stesse  agli  operatori  delle  sedi,  nonche',  su
indicazione  degli istituti medesimi, alle amministrazioni erogatrici
delle prestazioni. Le modalita' di svolgimento di tale collaborazione
devono   risultare   da   accordo   scritto  vistato  dal  competente
ispettorato del lavoro.