Art. 11

  1.  La  vigilanza sugli istituti di patronato, ai sensi del decreto
legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
e  della legge 27 marzo 1980, n. 112, compete al Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  che la esplica, di norma, tramite gli
ispettorati del lavoro.
  2.  Per  quanto  attiene  all'attivita' degli istituti di patronato
all'estero,  il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
anche  provvedere,  d'intesa  con  il  Ministero degli affari esteri,
attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
  3.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale emana
direttive  e criteri e dispone, altresi', ispezioni straordinarie sul
territorio   nazionale  e  all'estero  ogniqualvolta  ne  ravvisi  la
necessita'.
  4.  Nell'ipotesi  in  cui, a seguito di una ispezione straordinaria
presso  una  sede  di patronato operante in uno Stato estero, vengano
accertate  irregolarita'  nella  statisticazione degli interventi, la
riduzione  del  punteggio relativo all'attivita' della sede stessa e'
estesa,  in  misura  proporzionale,  a  tutte  le  sedi  del medesimo
patronato  operanti  in detto Stato. In caso di una confederazione di
Stati,  tale riduzione si estende solo alle sedi operanti nel singolo
Stato confederato.