Art. 11 1. La vigilanza sugli istituti di patronato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e della legge 27 marzo 1980, n. 112, compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esplica, di norma, tramite gli ispettorati del lavoro. 2. Per quanto attiene all'attivita' degli istituti di patronato all'estero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' anche provvedere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari. 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emana direttive e criteri e dispone, altresi', ispezioni straordinarie sul territorio nazionale e all'estero ogniqualvolta ne ravvisi la necessita'. 4. Nell'ipotesi in cui, a seguito di una ispezione straordinaria presso una sede di patronato operante in uno Stato estero, vengano accertate irregolarita' nella statisticazione degli interventi, la riduzione del punteggio relativo all'attivita' della sede stessa e' estesa, in misura proporzionale, a tutte le sedi del medesimo patronato operanti in detto Stato. In caso di una confederazione di Stati, tale riduzione si estende solo alle sedi operanti nel singolo Stato confederato.