Art. 12

  1.  L'attivita'  e l'organizzazione degli istituti di patronato sul
territorio   nazionale   vengono   rilevate  attraverso  la  seguente
documentazione:
a) appositi   registri   di   apertura   delle  pratiche  o  tabulati
   meccanografici  sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle
   pratiche   o  tabulati  meccanografici  sostitutivi,  convalidati,
   all'atto del controllo, dal competente ispettorato provinciale del
   lavoro e da tenere presso le sedi provinciali e zonali;
b) tabelle  di  riepilogo  annuale  dei dati statistici relativi alle
   pratiche  trattate  in ciascuna provincia, che devono pervenire al
   Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  debitamente
   verificate e convalidate dall'ispettorato provinciale del lavoro.
   Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'ispettorato devono
   essere  notificati all'istituto di patronato interessato, il quale
   ha  facolta'  di produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla
   data  di  notifica,  le  proprie  controdeduzioni  ai  fini  di un
   riesame, da parte dell'ispettorato medesimo, delle contestazioni o
   rilievi formulati;
c) relazione  dell'ispettorato  provinciale del lavoro da trasmettere
   al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente alle
   tabelle  di  cui  alla  lettera  b)  contenente  gli  elementi  di
   valutazione   e   di  giudizio  sulla  struttura  organizzativa  e
   sull'espletamento  delle  attivita'  dei  vari  istituti  operanti
   nell'ambito  della  provincia,  nonche'  l'esito  degli  eventuali
   riesami di cui alla lettera precedente;
d) tabelle   statistiche,   con   i   dati  relativi  alla  struttura
   organizzativa   ed  all'attivita',  compilate  dagli  istituti  di
   patronato,  da  trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e
   della  previdenza sociale con relazione riassuntiva e con espressa
   dichiarazione,     sottoscritta    dal    legale    rappresentante
   dell'istituto,  in  ordine  alla  esattezza e veridicita' dei dati
   comunicati.
  2.  Le  sedi  provinciali  delle  amministrazioni  erogatrici delle
prestazioni    dovranno   inviare   annualmente,   agli   ispettorati
provinciali  del  lavoro  ed  alle  sedi  degli istituti di patronato
competenti  per  territorio,  gli  elenchi  nominativi  e  le tabelle
contenenti  le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Detta
documentazione  deve  costituire  valido  supporto  di valutazione da
parte  dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle
tabelle di cui al comma 1, lettera b).