Art. 12 1. L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato sul territorio nazionale vengono rilevate attraverso la seguente documentazione: a) appositi registri di apertura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi ed appositi registri di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi, convalidati, all'atto del controllo, dal competente ispettorato provinciale del lavoro e da tenere presso le sedi provinciali e zonali; b) tabelle di riepilogo annuale dei dati statistici relativi alle pratiche trattate in ciascuna provincia, che devono pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debitamente verificate e convalidate dall'ispettorato provinciale del lavoro. Eventuali contestazioni o rilievi da parte dell'ispettorato devono essere notificati all'istituto di patronato interessato, il quale ha facolta' di produrre, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica, le proprie controdeduzioni ai fini di un riesame, da parte dell'ispettorato medesimo, delle contestazioni o rilievi formulati; c) relazione dell'ispettorato provinciale del lavoro da trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale unitamente alle tabelle di cui alla lettera b) contenente gli elementi di valutazione e di giudizio sulla struttura organizzativa e sull'espletamento delle attivita' dei vari istituti operanti nell'ambito della provincia, nonche' l'esito degli eventuali riesami di cui alla lettera precedente; d) tabelle statistiche, con i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attivita', compilate dagli istituti di patronato, da trasmettere direttamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con relazione riassuntiva e con espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituto, in ordine alla esattezza e veridicita' dei dati comunicati. 2. Le sedi provinciali delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni dovranno inviare annualmente, agli ispettorati provinciali del lavoro ed alle sedi degli istituti di patronato competenti per territorio, gli elenchi nominativi e le tabelle contenenti le risultanze statistiche dalle medesime elaborate. Detta documentazione deve costituire valido supporto di valutazione da parte dei predetti ispettorati in sede di verifica e convalida delle tabelle di cui al comma 1, lettera b).