Art. 13 1. L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero sono valutate, nei limiti delle quote percentuali dei fondi di cui all'art. 2, con gli stessi criteri adottati per il territorio nazionale. 2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'organizzazione degli uffici all'estero e fermi restando i requisiti di cui all'art. 8, commi 6 e 9, in ciascuno stato la sede centrale e' equiparata alla sede regionale ed ogni sede decentrata e' equiparata alla sede provinciale. 3. L'attivita' e l'organizzazione degli istituti di patronato all'estero vengono rilevate mediante la seguente documentazione prodotta dagli istituti stessi: a) tabelle statistiche recanti i dati relativi alla struttura organizzativa ed all'attivita' di ciascuna sede, sottoscritte dal responsabile della sede stessa, con espressa dichiarazione in ordine all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati; b) tabelle statistiche riepilogative per ciascuno Stato; c) tabella statistica riepilogativa dell'attivita' e dell'organizzazione all'estero; d) relazione illustrativa ed espressa dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in ordine all'esattezza e veridicita' dei dati comunicati. 4. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera d), non e' riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attivita' all'estero dell'istituto di patronato. Nell'ipotesi di mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al comma 3, lettera a), non e' riconosciuto il punteggio per l'organizzazione e per l'attivita' relativo alla sede cui e' riferibile l'irregolarita'. 5. Ciascuna sede e' tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta, nonche' gli appositi registri di apertura e di chiusura delle pratiche o tabulati meccanografici sostitutivi e quanto utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.