Art. 14

  1.  Ai  fini  della erogazione del contributo al finanziamento, con
riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato:
a) entro  il  30  aprile  gli  istituti  di  patronato  sono tenuti a
   produrre  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale le
   tabelle  di  cui  all'art. 12, comma 1, lettera d) ed all'art. 13,
   comma  3, ed agli ispettorati provinciali del lavoro le tabelle di
   cui all'art. 12, comma 1, lettera b);
b) entro  il  31  maggio  il  Ministero del lavoro e della previdenza
   sociale  provvede,  di  concerto  con  il Ministero del tesoro, ad
   emanare,  ai  sensi  dell'art.  4 del decreto legislativo del Capo
   provvisorio  dello  Stato  29  luglio  1947,  n.  804,  il decreto
   impositivo  dell'aliquota  di  prelievo  sui  contributi incassati
   dagli   enti   previdenziali   nell'anno   considerato   ai   fini
   dell'erogazione del contributo al finanziamento;
c) entro  il  30  giugno  il  Ministero del lavoro e della previdenza
   sociale provvede a corrispondere agli istituti di patronato, fatta
   eccezione per quelli che non hanno ottemperato agli adempimenti di
   cui  al  punto  a),  anticipazioni  sulle  competenze  dovute  per
   l'attivita'  svolta  nell'anno precedente entro il limite dei nove
   decimi dei fondi affluiti;
d) entro  il  31  ottobre  gli  ispettorati  provinciali  del  levoro
   effettuano  le  verifiche  di  controllo  a  livello  periferico e
   trasmettono  al  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale,
   entro  il mese successivo, gli atti di cui all'art. 12, lettere b)
   e c);
e) entro  il  31  marzo  successivo  il  Ministero del lavoro e della
   previdenza sociale provvede ad emanare, di concerto con quello del
   tesoro,  il  decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo del
   Capo  provvisorio  dello  Stato  29  luglio  1947,  n. 804, per la
   ripartizione   definitiva   delle   somme  iscritte  sull'apposito
   capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
 
          Note all'art. 14:
             - Il testo dell'art. 4 del citato D.L.C.P.S. n. 804/1947
          e' il seguente:
             "Art.  4. - Al finanziamento degli istituti di patronato
          e di assistenza sociale, regolarmente  costituiti  a  norma
          del  presente  decreto,  si provvede con il prelevamento di
          un'aliquota  percentuale   sul   gettito   dei   contributi
          incassati,  a  termine  di legge o di contratto collettivo,
          dagli istituti che gestiscono le varie forme di  previdenza
          sociale.
             L'aliquota  prevista nel comma precedente e' determinata
          ogni anno con decreto del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
          previdenza  sociale di concerto con Ministro per il tesoro,
          in misura non superiore al 0,50 per  cento  dei  contributi
          versati agli istituti di previdenza.
             I  fondi  raccolti  con  il  prelevamento della predetta
          aliquota non possono avere destinazione diversa  da  quella
          indicata nel primo comma del presente articolo".
             -  Per  il  testo dell'art. 5 del medesimo D.L.C.P.S. n.
          804/1947 si veda in nota alle premesse.