Art. 14 1. Ai fini della erogazione del contributo al finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello considerato: a) entro il 30 aprile gli istituti di patronato sono tenuti a produrre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) ed all'art. 13, comma 3, ed agli ispettorati provinciali del lavoro le tabelle di cui all'art. 12, comma 1, lettera b); b) entro il 31 maggio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, di concerto con il Ministero del tesoro, ad emanare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, il decreto impositivo dell'aliquota di prelievo sui contributi incassati dagli enti previdenziali nell'anno considerato ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento; c) entro il 30 giugno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a corrispondere agli istituti di patronato, fatta eccezione per quelli che non hanno ottemperato agli adempimenti di cui al punto a), anticipazioni sulle competenze dovute per l'attivita' svolta nell'anno precedente entro il limite dei nove decimi dei fondi affluiti; d) entro il 31 ottobre gli ispettorati provinciali del levoro effettuano le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il mese successivo, gli atti di cui all'art. 12, lettere b) e c); e) entro il 31 marzo successivo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad emanare, di concerto con quello del tesoro, il decreto di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 4 del citato D.L.C.P.S. n. 804/1947 e' il seguente: "Art. 4. - Al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, regolarmente costituiti a norma del presente decreto, si provvede con il prelevamento di un'aliquota percentuale sul gettito dei contributi incassati, a termine di legge o di contratto collettivo, dagli istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale. L'aliquota prevista nel comma precedente e' determinata ogni anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con Ministro per il tesoro, in misura non superiore al 0,50 per cento dei contributi versati agli istituti di previdenza. I fondi raccolti con il prelevamento della predetta aliquota non possono avere destinazione diversa da quella indicata nel primo comma del presente articolo". - Per il testo dell'art. 5 del medesimo D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda in nota alle premesse.