Art. 15

  1. Gli istituti di patronato devono:
a) tenere  regolare  registrazione  di tutti i proventi e di tutte le
   spese,  corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli
   eventualmente   predisposti  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
   previdenza sociale;
b) relazionare  al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
   ordine  all'attivita'  assistenziale  da  essi svolta in base alle
   norme   statutarie   e   sull'utilizzazione   del   contributo  al
   finanziamento;
c) comunicare  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale,
   entro  tre  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio annuale, il conto
   consuntivo    dell'esercizio   stesso   redatto   in   conformita'
   all'apposito  schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato
   dalla    relazione    illustrativa    dell'attivita'    svolta   e
   dell'organizzazione,  con  allegati  i  nominativi degli organi di
   amministrazione  e di controllo e l'elenco degli operatori e delle
   persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere  a  disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni
   tutti  i  libri,  i  registri  e  gli  incartamenti riguardanti le
   rispettive amministrazioni;
e) conservare  per cinque anni e presentare, per eventuali controlli,
   tutta  la  documentazione  riguardante l'attivita' svolta e quanto
   altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.