Art. 16 1. E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione presieduta dal direttore generale della previdenza e assistenza sociale e composta da: i due dirigenti preposti, rispettivamente, presso il Ministero stesso e quello del tesoro alle divisioni nel cui ambito rientrano i problemi relativi al finanziamento degli istituti di patronato; due funzionari del ruolo dell'ispettorato del lavoro scelti fra quanti sono preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato; un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica; sei rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentativita' in relazione alla consistenza organizzativa ed alla tipologia delle organizzazioni promotrici o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite e in grado di esprimere rappresentanze unitarie. 2. Alla commissione di cui al comma precedente, che dura in carica tre anni, e' attribuito il compito di: a) formulare proposte per il periodico aggiornamento delle voci delle tabelle di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 7; b) esprimere parere sulle modalita' di rilevazione e riscontro dell'attivita' e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si disponga di dati delle amministrazioni erogatrici; c) esprimere motivato parere sulla congruita' dei dati dichiarati dai singoli istituti di patronato; d) concorrere all'attuazione del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804; e) controllare le modalita' e la periodicita' di trasmissione degli elenchi nominativi e numerici di cui al comma 2 dell'art. 12; f) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente decreto. 3. Ciascuno dei membri effettivi di cui al comma 1 e' sostituito, in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 1994 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MASTELLA Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 33
Nota all'art. 11: - Per il D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda la nota precedente. - La legge n. 112/1980 riguarda l'interpretazione autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica ed il finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, nonche' integrazioni allo stesso decreto. Nota all'art. 16: - Per il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 si veda in nota alle premesse.