Art. 16

  1.  E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  una  commissione  presieduta  dal  direttore generale della
previdenza e assistenza sociale e composta da:
   i  due  dirigenti  preposti,  rispettivamente, presso il Ministero
stesso  e quello del tesoro alle divisioni nel cui ambito rientrano i
problemi relativi al finanziamento degli istituti di patronato;
   due  funzionari  del  ruolo dell'ispettorato del lavoro scelti fra
quanti sono preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato;
   un  funzionario  in rappresentanza, rispettivamente, dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e dell'Istituto
nazionale   di   previdenza  per  i  dipendenti  dell'amministrazione
pubblica;
   sei  rappresentanti  degli  istituti  di patronato designati sulla
base  della  loro  rappresentativita'  in  relazione alla consistenza
organizzativa  ed  alla  tipologia  delle organizzazioni promotrici o
sulla  base di forme di coordinamento preventivamente costituite e in
grado di esprimere rappresentanze unitarie.
  2.  Alla commissione di cui al comma precedente, che dura in carica
tre anni, e' attribuito il compito di:
a) formulare proposte per il periodico aggiornamento delle voci delle
   tabelle di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 7;
b) esprimere  parere  sulle  modalita'  di  rilevazione  e  riscontro
   dell'attivita'  e delle strutture degli istituti di patronato, con
   particolare  riferimento  agli  interventi  per  i  quali  non  si
   disponga di dati delle amministrazioni erogatrici;
c) esprimere motivato parere sulla congruita' dei dati dichiarati dai
   singoli istituti di patronato;
d) concorrere  all'attuazione  del  secondo  comma  dell'art.  5  del
   decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato 29 luglio
   1947, n. 804;
e) controllare  le  modalita' e la periodicita' di trasmissione degli
   elenchi nominativi e numerici di cui al comma 2 dell'art. 12;
f) esprimere   valutazioni  sul  grado  di  attuazione  del  presente
   decreto.
  3.  Ciascuno  dei membri effettivi di cui al comma 1 e' sostituito,
in caso di assenza o di impedimento, da un membro supplente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 dicembre 1994
                                         Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                 MASTELLA
Il Ministro del tesoro
       DINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
  Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995
  Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 33
 
          Nota all'art. 11:
             -  Per  il  D.L.C.P.S.  n.  804/1947  si  veda  la  nota
          precedente.
             -  La  legge  n.  112/1980  riguarda   l'interpretazione
          autentica delle norme concernenti la personalita' giuridica
          ed  il  finanziamento  degli  istituti  di  patronato  e di
          assistenza sociale di cui al D.L.C.P.S. 29 luglio 1947,  n.
          804, nonche' integrazioni allo stesso decreto.
          Nota all'art. 16:
             - Per il testo dell'art. 5 del D.L.C.P.S. n. 804/1947 si
          veda in nota alle premesse.