Art. 2 1. A decorrere dall'esercizio 1994, la ripartizione definitiva delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' effettuata in base alle seguenti percentuali: attivita' svolta ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e delle successive norme estensive della competenza degli istituti di patronato: in Italia 72%; all'estero 8%; organizzazione degli uffici: in Italia 17%; all'estero 3%.
Nota all'articolo 2: - Il D.L.C.P.S. n. 804/1947 reca norme sul riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale.