Art. 2

  1.  A  decorrere  dall'esercizio  1994,  la ripartizione definitiva
delle somme iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione
del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' effettuata in
base alle seguenti percentuali:
   attivita'  svolta  ai  sensi  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  29 luglio 1947, n. 804, e delle successive
norme estensive della competenza degli istituti di patronato:
    in Italia 72%;
    all'estero 8%;
   organizzazione degli uffici:
    in Italia 17%;
    all'estero 3%.
 
          Nota all'articolo 2:
             -   Il   D.L.C.P.S.   n.   804/1947   reca   norme   sul
          riconoscimento  giuridico  degli istituti di patronato e di
          assistenza sociale.