Art. 3

  1.   Attivita'   degli   istituti   di   patronato,  ai  soli  fini
dell'erogazione del contributo al finanziamento, e' quella che:
a) viene  prestata  a  seguito  di esplicito mandato di assistenza da
   parte dell'interessato indipendentemente dalla sua adesione o meno
   all'organizzazione  promotrice dell'istituto di patronato e con il
   divieto,   per   l'istituto  stesso,  di  pretendere  o  accettare
   versamenti  a  qualsiasi titolo, anche se offerti volontariamente,
   fatta  eccezione per la partecipazione alle spese legali sostenute
   per l'assistenza prestata in sede giudiziaria;
b) ha  per  scopo  il  conseguimento  di  prestazioni previdenziali e
   interventi  ad  esse  collegati  ed  autonomamente  configurabili,
   nell'ambito della vigente normativa;
c) e'  esplicata, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti
   delle  amministrazioni  competenti  all'erogazione  e  definizione
   delle  prestazioni  e,  per  l'estero,  anche  nei confronti delle
   corrispondenti amministrazioni operanti nei singoli Stati.
  2.  In caso di infrazione al divieto di cui al comma 1, lettera a),
accertata  dal  competente  ispettorato provinciale del lavoro in via
definitiva,  il  contributo  per l'attivita' ed organizzazione per la
sede   provinciale   o  zonale  presso  la  quale  si  e'  verificata
l'infrazione  non  e' dovuto e, se gia' corrisposto, e' recuperato in
occasione    della    prima    ripartizione   definitiva   successiva
all'accertamento. Le somme in tal modo disponibili sono ripartite tra
gli  altri  istituti  di patronato in base alle quote di ripartizione
determinate  per  ciascuno  di  essi nell'anno in cui si procede alla
ripartizione.