Art. 3 1. Attivita' degli istituti di patronato, ai soli fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, e' quella che: a) viene prestata a seguito di esplicito mandato di assistenza da parte dell'interessato indipendentemente dalla sua adesione o meno all'organizzazione promotrice dell'istituto di patronato e con il divieto, per l'istituto stesso, di pretendere o accettare versamenti a qualsiasi titolo, anche se offerti volontariamente, fatta eccezione per la partecipazione alle spese legali sostenute per l'assistenza prestata in sede giudiziaria; b) ha per scopo il conseguimento di prestazioni previdenziali e interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili, nell'ambito della vigente normativa; c) e' esplicata, in sede amministrativa e giudiziaria, nei confronti delle amministrazioni competenti all'erogazione e definizione delle prestazioni e, per l'estero, anche nei confronti delle corrispondenti amministrazioni operanti nei singoli Stati. 2. In caso di infrazione al divieto di cui al comma 1, lettera a), accertata dal competente ispettorato provinciale del lavoro in via definitiva, il contributo per l'attivita' ed organizzazione per la sede provinciale o zonale presso la quale si e' verificata l'infrazione non e' dovuto e, se gia' corrisposto, e' recuperato in occasione della prima ripartizione definitiva successiva all'accertamento. Le somme in tal modo disponibili sono ripartite tra gli altri istituti di patronato in base alle quote di ripartizione determinate per ciascuno di essi nell'anno in cui si procede alla ripartizione.