Art. 4

  1.  Il  mandato  rilasciato  all'istituto di patronato agli effetti
della  tutela  in  sede amministrativa deve essere comunicato, a cura
dell'istituto  stesso,  all'atto dell'intervento, all'amministrazione
erogatrice  della  prestazione richiesta. Il mandato deve contenere -
pena  la  non  computabilita'  della  relativa  pratica ai fini della
concessione del contributo al finanziamento - la espressa indicazione
del  mandatario,  nonche'  la  data  e l'oggetto del mandato stesso e
deve,   inoltre,   essere   firmato  dal  mandante  e  dall'operatore
autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo. Copia del mandato
o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso
deve essere rilasciata all'assistito.
  2.  Il  mandato  si estingue, oltre che per le cause previste dalle
apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con
la  definizione  positiva  dell'intervento richiesto e, comunque, con
l'esaurimento   del  relativo  procedimento  amministrativo,  di  cui
l'amministrazione   erogatrice  della  prestazione  ha  l'obbligo  di
comunicazione,  oltre  che  all'interessato,  anche  all'istituto  di
patronato mandatario.
  3.  Ai  fini  della  corresponsione del contributo al finanziamento
degli   istituti   di   patronato,  quando  sia  rilasciata,  per  il
conseguimento  della medesima prestazione, successiva delega ad altro
istituto  di  patronato,  soltanto  la  revoca  espressa  del mandato
precedente,  che  deve  essere comunicata dall'istituto subentrante a
quello  precedentemente  delegato  e  all'amministrazione  erogatrice
della  prestazione,  comporta  la  valutazione  dell'attivita' svolta
dall'istituto di patronato subentrante.
  4.  Il nuovo mandato ha effetto per le fasi non ancora definite del
procedimento amministrativo e quelle successive eventuali.
  5.  Ai soli effetti di cui all'art. 7, comma 2, la revoca non opera
rispetto all'intervento gia' svolto, se definito positivamente.
  6.   In  caso  di  scioglimento  o  di  revoca  della  personalita'
giuridica,   l'istituto   di   patronato   ha   l'obbligo   di  darne
comunicazione  agli  assistiti  e  di  restituire,  a richiesta degli
stessi,  tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni
o  interventi  non  ancora  definiti  alla  data di scioglimento o di
revoca.  Tale  obbligo  incombe  anche in caso di chiusura della sede
provinciale.