Art. 4 1. Il mandato rilasciato all'istituto di patronato agli effetti della tutela in sede amministrativa deve essere comunicato, a cura dell'istituto stesso, all'atto dell'intervento, all'amministrazione erogatrice della prestazione richiesta. Il mandato deve contenere - pena la non computabilita' della relativa pratica ai fini della concessione del contributo al finanziamento - la espressa indicazione del mandatario, nonche' la data e l'oggetto del mandato stesso e deve, inoltre, essere firmato dal mandante e dall'operatore autorizzato dall'istituto di patronato a riceverlo. Copia del mandato o idonea documentazione attestante il conferimento del mandato stesso deve essere rilasciata all'assistito. 2. Il mandato si estingue, oltre che per le cause previste dalle apposite norme di legge, con il conseguimento della prestazione o con la definizione positiva dell'intervento richiesto e, comunque, con l'esaurimento del relativo procedimento amministrativo, di cui l'amministrazione erogatrice della prestazione ha l'obbligo di comunicazione, oltre che all'interessato, anche all'istituto di patronato mandatario. 3. Ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli istituti di patronato, quando sia rilasciata, per il conseguimento della medesima prestazione, successiva delega ad altro istituto di patronato, soltanto la revoca espressa del mandato precedente, che deve essere comunicata dall'istituto subentrante a quello precedentemente delegato e all'amministrazione erogatrice della prestazione, comporta la valutazione dell'attivita' svolta dall'istituto di patronato subentrante. 4. Il nuovo mandato ha effetto per le fasi non ancora definite del procedimento amministrativo e quelle successive eventuali. 5. Ai soli effetti di cui all'art. 7, comma 2, la revoca non opera rispetto all'intervento gia' svolto, se definito positivamente. 6. In caso di scioglimento o di revoca della personalita' giuridica, l'istituto di patronato ha l'obbligo di darne comunicazione agli assistiti e di restituire, a richiesta degli stessi, tutta la documentazione in possesso e relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento o di revoca. Tale obbligo incombe anche in caso di chiusura della sede provinciale.