Art. 5

  1.  L'attivita'  di  patrocinio,  in sede amministrativa, e' svolta
attraverso due fasi di trattazione:
a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia;
b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale.
  2.  Non costituiscono interventi autonomamente configurabili quelli
che  si  inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali
come  momento  strumentale,  di  natura istruttoria o sollecitatoria,
rispetto  al  fine  da  perseguire,  ferma  restando la validita' del
mandato  in  ordine  alle  eventuali successive fasi del procedimento
amministrativo.