Art. 5 1. L'attivita' di patrocinio, in sede amministrativa, e' svolta attraverso due fasi di trattazione: a) fase amministrativa, originata da domanda o denuncia; b) fase di contenzioso amministrativo o amministrativo medico-legale. 2. Non costituiscono interventi autonomamente configurabili quelli che si inseriscono nel corso di una delle predette fasi procedurali come momento strumentale, di natura istruttoria o sollecitatoria, rispetto al fine da perseguire, ferma restando la validita' del mandato in ordine alle eventuali successive fasi del procedimento amministrativo.