Art. 6 1. L'attivita' in sede giudiziaria, che si esplica in giudizi di merito e giudizi di legittimita', e' regolata dalle norme del codice di procedura civile e da quelle della disciplina delle professioni di avvocato e procuratore. 2. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di assistenza in sede giudiziaria deve essere rilasciato dall'assistito specifico mandato da conservarsi in originale agli atti dell'istituto di patronato. Agli stessi fini il legale convenzionato con l'istituto di patronato deve rilasciare apposita dichiarazione da conservarsi in originale agli atti dell'istituto medesimo. 3. L'assistenza in sede giudiziaria e' svolta da professionisti convenzionati con gli istituti di patronato. Le convenzioni, predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle spese giudiziarie da parte dell'assistito sulla base di specifiche disposizioni approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16.