Art. 6

  1.  L'attivita'  in  sede giudiziaria, che si esplica in giudizi di
merito  e giudizi di legittimita', e' regolata dalle norme del codice
di procedura civile e da quelle della disciplina delle professioni di
avvocato e procuratore.
  2.  Ai  fini dello svolgimento dell'attivita' di assistenza in sede
giudiziaria  deve  essere rilasciato dall'assistito specifico mandato
da  conservarsi  in  originale  agli atti dell'istituto di patronato.
Agli  stessi fini il legale convenzionato con l'istituto di patronato
deve  rilasciare  apposita  dichiarazione da conservarsi in originale
agli atti dell'istituto medesimo.
  3.  L'assistenza  in  sede  giudiziaria e' svolta da professionisti
convenzionati   con   gli  istituti  di  patronato.  Le  convenzioni,
predisposte secondo schemi uniformi, prevedono forme di concorso alle
spese  giudiziarie  da  parte dell'assistito sulla base di specifiche
disposizioni  approvate  dal  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione di cui all'art. 16.