Art. 7 1. Fermi restando i piu' ampi compiti svolti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per la valutazione dell'attivita' degli istituti di patronato, ai fini della corresponsione del contributo al finanziamento degli stessi, sono presi in considerazione: a) per l'assistenza svolta in sede amministrativa, le prestazioni e gli interventi piu' significativi e rappresentativi dell'esercizio della tutela tassativamente indicati nelle apposite tre tabelle allegate al presente decreto. Dette tabelle possono essere modificate od integrate qualora se ne ravvisi la necessita', con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della commissione di cui al successivo art. 16; b) per l'assistenza in sede giudiziaria, gli interventi svolti relativamente alle voci indicate nelle tabelle di cui alla lettera precedente. 2. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera a), ove definiti positivamente per l'assistito, e' attribuito il punteggio a fianco di ciascuno di essi indicato. 3. Agli interventi indicati nel comma 1, lettera b), ove il giudizio si concluda positivamente per l'assistito, e' attribuito il seguente punteggio: a) punti 20 per il giudizio di merito; b) punti 30 per il giudizio di legittimita'. 4. Ai fini di cui al comma 3 si considera definito positivamente il giudizio concluso con transazione, nonche' quello abbandonato dall'amministrazione erogatrice della prestazione. Agli stessi fini sono considerati quale unico giudizio i giudizi plurimi iniziati con unico atto o definiti con unica sentenza, nonche' quelli conclusi con unica transazione; in queste ultime ipotesi, tuttavia, il punteggio non puo' essere inferiore a quello che risulta dalla somma dei punteggi che sarebbero stati attribuiti alle singole domande in caso di accoglimento delle stesse in sede amministrativa.