Art. 7

  1. Fermi restando i piu' ampi compiti svolti ai sensi delle vigenti
disposizioni  di  legge,  per  la  valutazione  dell'attivita'  degli
istituti di patronato, ai fini della corresponsione del contributo al
finanziamento degli stessi, sono presi in considerazione:
a) per  l'assistenza  svolta in sede amministrativa, le prestazioni e
   gli interventi piu' significativi e rappresentativi dell'esercizio
   della  tutela  tassativamente  indicati nelle apposite tre tabelle
   allegate   al  presente  decreto.  Dette  tabelle  possono  essere
   modificate  od  integrate qualora se ne ravvisi la necessita', con
   decreto  del  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, di
   concerto con il Ministro del tesoro, su proposta della commissione
   di cui al successivo art. 16;
b) per  l'assistenza  in  sede  giudiziaria,  gli  interventi  svolti
   relativamente alle voci indicate nelle tabelle di cui alla lettera
   precedente.
  2.  Agli  interventi indicati nel comma 1, lettera a), ove definiti
positivamente per l'assistito, e' attribuito il punteggio a fianco di
ciascuno di essi indicato.
  3.  Agli  interventi  indicati  nel  comma  1,  lettera  b), ove il
giudizio  si concluda positivamente per l'assistito, e' attribuito il
seguente punteggio:
a) punti 20 per il giudizio di merito;
b) punti 30 per il giudizio di legittimita'.
  4. Ai fini di cui al comma 3 si considera definito positivamente il
giudizio   concluso   con  transazione,  nonche'  quello  abbandonato
dall'amministrazione  erogatrice  della prestazione. Agli stessi fini
sono  considerati quale unico giudizio i giudizi plurimi iniziati con
unico atto o definiti con unica sentenza, nonche' quelli conclusi con
unica  transazione;  in queste ultime ipotesi, tuttavia, il punteggio
non  puo'  essere  inferiore  a  quello  che  risulta dalla somma dei
punteggi  che sarebbero stati attribuiti alle singole domande in caso
di accoglimento delle stesse in sede amministrativa.