Art. 8

  1.  Ai  fini  dell'erogazione  del  contributo al finanziamento, la
struttura  organizzativa  degli istituti di patronato, essenziale per
lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  e necessaria per la
individuazione  e valutazione delle responsabilita' e della efficacia
del servizio, deve essere articolata in:
   sede centrale;
   sedi regionali;
   sedi provinciali.
  2.  La  sede  centrale  ha  il compito di programmare, coordinare e
controllare  l'attivita'  dell'intera  struttura  periferica  e  deve
garantire  l'efficienza  dell'ordinamento  dei  servizi assistenziali
statutariamente previsti.
  3.  Compete  alla  sede  centrale  mantenere  i rapporti, a livello
nazionale,  con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con
le amministrazioni statali interessate.
  4.  Alla  sede  centrale  devono  essere addetti, in via esclusiva,
almeno dodici operatori, di cui non meno di sei a tempo pieno.
  5.  La  sede  regionale  ha  il  compito  di coordinare l'attivita'
interprovinciale  e  di  mantenere  i rapporti con le amministrazioni
erogatrici  delle  prestazioni  e con gli organi dell'amministrazione
pubblica di corrispondente livello.
  6.  Alla  sede  regionale  devono essere addetti, in via esclusiva,
almeno  due  operatori  di cui uno, a tempo pieno, responsabile della
sede stessa.
  7. In deroga a quanto previsto ai commi 6 e 9, nelle regioni in cui
il  numero delle province sia inferiore a quattro, la responsabilita'
della  sede  regionale  puo'  essere  affidata al responsabile di una
delle  sedi  provinciali  operanti  nella  stessa  regione  ovvero al
responsabile della sede regionale di una regione limitrofa.
  8.  La  sede  provinciale  deve possedere le caratteristiche di una
unita'   operativa   strutturalmente  e  funzionalmente  organizzata,
nonche'   chiaramente   identificabile   ai  fini  dell'attivita'  di
patrocinio   e   di   ogni   eventuale   controllo.   La  presenza  e
l'operativita' dell'istituto di patronato nella provincia deve essere
garantita   da  operatori  addetti  esclusivamente  all'attivita'  di
patrocinio,   eventualmente  da  consulenti  medico-legali  e  legali
appositamente convenzionati.
  9.   Alla   sede  provinciale  devono  essere  addetti  almeno  due
operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa.
L'orario  di  apertura al pubblico della sede provinciale deve essere
articolato   in  almeno  cinque  giorni  alla  settimana  e  sei  ore
giornaliere.
  10.  Possono  essere  istituite sedi zonali, a ciascuna delle quali
deve  essere  addetto  almeno  un  operatore  anche a tempo parziale.
L'orario  di  apertura  al  pubblico  della  sede  zonale deve essere
articolato in almeno tre giorni alla settimana e tre ore giornaliere.
  11. L'operatore a tempo parziale deve prestare la sua attivita' per
un numero di ore settimanali non inferiore a venti.
  12.   Le   sedi   di   cui   ai   commi  precedenti  devono  essere
strutturalmente   e   funzionalmente   autonome  l'una  dall'altra  e
dall'organizzazione promotrice.
  13.  Ciascuna  sede  e'  tenuta  a  conservare  e presentare, per i
controlli,  tutta  la documentazione riguardante l'attivita' svolta e
quanto  altro  utile  ai  fini  della  valutazione  dell'efficienza e
dell'assistenza prestata.