Art. 8 1. Ai fini dell'erogazione del contributo al finanziamento, la struttura organizzativa degli istituti di patronato, essenziale per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e necessaria per la individuazione e valutazione delle responsabilita' e della efficacia del servizio, deve essere articolata in: sede centrale; sedi regionali; sedi provinciali. 2. La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare e controllare l'attivita' dell'intera struttura periferica e deve garantire l'efficienza dell'ordinamento dei servizi assistenziali statutariamente previsti. 3. Compete alla sede centrale mantenere i rapporti, a livello nazionale, con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con le amministrazioni statali interessate. 4. Alla sede centrale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno dodici operatori, di cui non meno di sei a tempo pieno. 5. La sede regionale ha il compito di coordinare l'attivita' interprovinciale e di mantenere i rapporti con le amministrazioni erogatrici delle prestazioni e con gli organi dell'amministrazione pubblica di corrispondente livello. 6. Alla sede regionale devono essere addetti, in via esclusiva, almeno due operatori di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa. 7. In deroga a quanto previsto ai commi 6 e 9, nelle regioni in cui il numero delle province sia inferiore a quattro, la responsabilita' della sede regionale puo' essere affidata al responsabile di una delle sedi provinciali operanti nella stessa regione ovvero al responsabile della sede regionale di una regione limitrofa. 8. La sede provinciale deve possedere le caratteristiche di una unita' operativa strutturalmente e funzionalmente organizzata, nonche' chiaramente identificabile ai fini dell'attivita' di patrocinio e di ogni eventuale controllo. La presenza e l'operativita' dell'istituto di patronato nella provincia deve essere garantita da operatori addetti esclusivamente all'attivita' di patrocinio, eventualmente da consulenti medico-legali e legali appositamente convenzionati. 9. Alla sede provinciale devono essere addetti almeno due operatori, di cui uno, a tempo pieno, responsabile della sede stessa. L'orario di apertura al pubblico della sede provinciale deve essere articolato in almeno cinque giorni alla settimana e sei ore giornaliere. 10. Possono essere istituite sedi zonali, a ciascuna delle quali deve essere addetto almeno un operatore anche a tempo parziale. L'orario di apertura al pubblico della sede zonale deve essere articolato in almeno tre giorni alla settimana e tre ore giornaliere. 11. L'operatore a tempo parziale deve prestare la sua attivita' per un numero di ore settimanali non inferiore a venti. 12. Le sedi di cui ai commi precedenti devono essere strutturalmente e funzionalmente autonome l'una dall'altra e dall'organizzazione promotrice. 13. Ciascuna sede e' tenuta a conservare e presentare, per i controlli, tutta la documentazione riguardante l'attivita' svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dell'efficienza e dell'assistenza prestata.