Art. 9

  1.   L'organizzazione   delle  sedi  sul  territorio  nazionale  e'
valutata,  nei  limiti  della  quota  percentuale  dei  fondi  di cui
all'art. 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio:
a) per la sede centrale 10 punti;
b) per ogni sede regionale 2 punti;
c) per ogni sede provinciale 2 punti;
d) per ogni sede zonale 1 punto.
  2.  Ai  fini  di  cui  al comma 1 la sede provinciale deve produrre
direttamente  almeno  400 punti-attivita' e la sede zonale almeno 200
punti-attivita'.
  3.  Nell'ipotesi  in  cui  le  sedi  non  risultino in possesso dei
requisiti  di cui all'art. 8 e del comma 2 del presente articolo, non
viene    attribuito    alle   sedi   stesse   alcun   punteggio   per
l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attivita'.
  4.   Gli   ispettorati  provinciali  del  lavoro,  nel  cui  ambito
territoriale  sono  ubicate  le  sedi  centrali  e  quelle regionali,
provvedono  anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi
dei  requisiti di cui all'art. 8, fornendo i relativi elementi con la
relazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).