Art. 9 1. L'organizzazione delle sedi sul territorio nazionale e' valutata, nei limiti della quota percentuale dei fondi di cui all'art. 2, mediante l'attribuzione del seguente punteggio: a) per la sede centrale 10 punti; b) per ogni sede regionale 2 punti; c) per ogni sede provinciale 2 punti; d) per ogni sede zonale 1 punto. 2. Ai fini di cui al comma 1 la sede provinciale deve produrre direttamente almeno 400 punti-attivita' e la sede zonale almeno 200 punti-attivita'. 3. Nell'ipotesi in cui le sedi non risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 e del comma 2 del presente articolo, non viene attribuito alle sedi stesse alcun punteggio per l'organizzazione, ferma restando la valutazione dell'attivita'. 4. Gli ispettorati provinciali del lavoro, nel cui ambito territoriale sono ubicate le sedi centrali e quelle regionali, provvedono anche alla verifica della sussistenza o meno in tali sedi dei requisiti di cui all'art. 8, fornendo i relativi elementi con la relazione di cui all'art. 12, comma 1, lettera c).