(Allegato)
                              ALLEGATO 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1994, N. 691 
  All'articolo 1: 
      al comma 3, dopo le parole: " abbiano subito la  distruzione  o
la perdita" sono inserite le seguenti "o il danneggiamento"; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente 
    "4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo  e'
autorizzata la spesa di lire 900 miliardi  per  l'anno  1995  e  lire
1.000 miliardi per l'anno 1996". 
  All'articolo 2: 
     al comma 1, gli importi: "260", "230" e "130"  sono  sostituiti,
rispettivamente. dai seguenti: "234", "207" e "117"; 
     al comma 3, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "I
finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino
anche  migliorativo  degli  impianti  e  delle  strutture  aziendali,
purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla
ricostituzione di scorte"; 
     dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
    "4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2,  3  e  4  si  applicano
anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei  comuni  di
cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto-legge  24  novembre  1994,
n.646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n.
22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita'
produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali"; 
     al comma 8, primo periodo, le parole: " la  garanzia  del  Fondo
puo' essere accordata  con  un  massimale  dell'80  per  cento"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere
accordata con un massimale del 90 per cento". 
  Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti. 
    " ART. 2-bis. - 1.  I  consorzi  o  le  cooperative  di  garanzia
mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o
incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie  che
sostituiscono in tutto  o  in  parte  garanzie  reali  a  favore  dei
soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi  rischi  ordinari,
possono beneficiare di un finanziamento a tasso  zero  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   nel   limite
complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a nove volte l'ammontare
degli  stanziamenti  effettuati  dai  Confidi  a  condizione  che  la
garanzia rilasciata  dal  fondo  non  superi  il  50  per  cento  dei
finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei
commi 2 e 3 dell'articolo 3. 
    2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino
al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi  6  e  7
dell'articolo 2. 
    3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti  di  cui  al  comma  1
dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei
mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze  addebitate
al fondo di garanzia. 
    4. Il Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
fissa le modalita' ed i criteri per la presentazione delle domande di
finanziamento  da  parte  dei  Confidi,  nonche'  la   documentazione
sull'operativita' del fondo che con cadenza annuale  i  Confidi  sono
tenuti ad  inviare  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato. 
    5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 50 miliardi per l'anno 1995. 
    ART. 2-ter. - 1. I costi di ripristino e di  riattivazione  degli
impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti  dalle  imprese
che abbiano subito  rilevanti  danni,  aventi  sede  o  svolgenti  le
proprie attivita' nei  territori  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
della prima decade  del  mese  di  novembre  1994,  sono  considerati
investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1,  del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1994, n.489. 
    2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 50 miliardi per il 1995". 
    L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    "ART. 3. -1.  Il  fondo  per  il  concorso  nel  pagamento  degli
interessi istituito dall'articolo 37  della  legge  25  luglio  1952,
n.949, presso la Cassa per il credito alle imprese  artigiane  spa  -
Artigiancassa e' incrementato della somma di lire  200  miliardi  per
l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 
    2. Le disponibilita' di  cui  al  comma  1  sono  destinate  alla
corresponsione  di  contributi  agli  interessi   sui   finanziamenti
concessi dalle  banche  alle  imprese  artigiane  aventi  sede  nelle
regioni di cui all'articolo 1, comma 1,  dichiarate  danneggiate  per
effetto delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  e  degli  eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 
    3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere  destinati  al
ripristino  anche  migliorativo  degli  impianti  e  delle  strutture
aziendali, purche' entro il limite del valore  dei  beni  danneggiati
nonche'  alla  ricostituzione  di  scorte.   La   durata   di   detti
finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo
massimo di preammortamento di due anni e di  un  periodo  massimo  di
rimborso di otto anni. I finanziamenti  sono  concessi  nella  misura
massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e  in  misura
non superiore al 75 per cento della spesa eccedente  fino  a  lire  3
miliardi. 
    4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie  dei
finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al  tre  per  cento
nominale annuo posticipato a decorrere  dall'inizio  del  periodo  di
ammortamento del finanziamento Nel periodo di preammortamento l'onere
per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui  al  comma
1. 
    5. Le somme di cui  al  comma  1,  sono  altresi'  finalizzate  a
ridurre al 3 per cento annuo  il  tasso  di  interesse  dovuto  dalle
predette imprese sui  finanziamenti  accordati  dalle  banche  con  i
prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito  alle
imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, 
comma 1, della legge 5 ottobre 
    6. Gli interventi del Fondo centrale  di  garanzia  istituito  ai
sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la  Cassa  per  il
credito alle imprese artigiane spa -  Artigiancassa  sono  estesi  ai
finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi  2,
3 e 5 del presente articolo. Per  gli  interventi  del  Fondo  nessun
onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. 
    7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del  Fondo
e' trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo
intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche
dimostrino di aver sofferto dopo  l'esperimento  delle  procedure  di
riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono
il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito,
le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che
assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per
cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
delle procedure stesse". 
    Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti: 
    "ART.  3-bis   -1.   Alle   imprese   industriali,   commerciali,
artigianali  e  di  servizi  aventi  sede  nei   territori   di   cui
all'articolo 1, comma 1, e dichiarate danneggiate per  effetto  delle
eccezionali avversita' atmosferiche della prima decade  del  mese  di
novembre 1994, e' assegnato un contributo pari al 20  per  cento  del
valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo
complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa. 
    2. Ove per il medesimo danno sia richiesto  il  finanziamento  ai
sensi  degli  articoli  2   e   3,   il   finanziamento   stesso   e'
corrispondentemente ridotto. 
    3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa  di
lire 100 miliardi per l'anno 1995. 
    ART. 3-ter. - 1. Gli oneri derivanti dalle perizie  tecniche  per
la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di  cui
agli articoli 1, 2 e 3, sono da  considerarsi  parte  integrante  dei
danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di  cui  al  presente
decreto. 
    2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa,
di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono presentate in  carta
semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di
cui al decreto interministeriale  dell'11  gennaio  l995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio  1995,  e'  esente  dal
pagamento dei diritti di segreteria . 
    L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    "ART. 4. -1. Per gli interventi  di  ripristino  a  favore  delle
aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la
raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei  prodotti
agricoli,  nonche'  per  il   ripristino   delle   strutture,   delle
infrastrutture e delle cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
264 dell'11 novembre 1994 danneggiati dagli eventi alluvionali  della
prima decade del mese di  novembre  1994,  individuati  dalle  stesse
regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge  14  febbraio  1992,  n.
185, si applicano le disposizioni e le procedure della  stessa  legge
n. 185 del 1992 con le modificazioni e  le  integrazioni  di  cui  al
presente articolo. A tale fine la dotazione ordinaria  del  Fondo  di
solidarieta' nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14  febbraio
1992, n. 185, e' integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995. 
    2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge  n.  185
del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono concessi alle aziende
danneggiate a seguito di presentazione  di  certificazione,  resa  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante  l'ammontare  del
danno subito, il nesso di  causalita'  con  gli  eventi  alluvionali,
nonche' il fatto che l'azienda e' situata nei  territori  di  cui  al
comma 1. 
    3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti  dalla  legge
14 febbraio 1992, n. 185, e dalla vigente legislazione sul  Fondo  di
solidarieta' nazionale in agricoltura sono elevati al 90  per  cento.
In particolare il contributo in  conto  capitale  per  il  ripristino
delle strutture fondiarie  danneggiate  e'  concedibile  fino  ad  un
massimo di lire 200 milioni. 
    4.  Agli  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale   ed   ai
coltivatori  diretti  e'   concessa   una   indennita'   compensativa
commisurata alla effettiva perdita  di  reddito  per  il  periodo  di
mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non  produttivi
per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino  della
produttivita' dei  terreni  medesimi  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 1996. 
    5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma  1,
la coltivabilita' dei terreni agricoli non e' piu' ripristinabile, e'
concesso un indennizzo nella misura  e  secondo  le  modalita'  ed  i
criteri fissati dagli articoli 16 e 117 della legge 22 ottobre  1971,
n.  865,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  concernenti
l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola". 
    All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 
1, 2, 3" sono inserite le seguenti: " ,3-bis" 
    All'articolo 6: 
      ovunque ricorrano le parole: "decreto-legge 24  novembre  1994,
n. 646," sono inserite successivamente le seguenti: "convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,"; 
      al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "  Nelle
regioni ove gli uffici del Genio  civile  sono  stati  soppressi,  il
nulla osta del presidente  della  giunta  regionale,  previsto  dallo
stesso articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24  novembre  1994,  n.
646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio  l995,  n.
22,  viene  rilasciato  previa  istruttoria  eseguita  dagli   uffici
competenti dell'amministrazione regionale"; dopo  il  comma  1,  sono
inseriti i seguenti: 
    "1-bis. Le economie derivanti dai ribassi d'asta potranno  essere
utilizzate per ulteriori interventi di prevenzione e di miglioramento
funzionale, qualsiasi sia la fase  di  finanziamento  prevista,  fino
alla concorrenza dell'importo complessivo del mutuo contratto di  cui
al precedente comma. 
    1-ter. In relazione alla deroga  alle  norme  sulla  contabilita'
contenuta nell'articolo 5, comma 1,  del  decreto-legge  24  novembre
1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1995,  n.  22,  e'  consentito  svolgere  ogni   procedura   relativa
all'appalto dei lavori da eseguire, ivi compresa l'aggiudicazione con
riserva;    l'aggiudicazione    definitiva     sara'     formalizzata
immediatamente dopo la concessione del mutuo  da  parte  della  Cassa
depositi e prestiti"; 
      al comma 2, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Gli
importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su  altri
capitoli del medesimo stato di previsione della  spesa  per  esigenze
connesse  all'attuazione  degli  interventi   previsti   dal   citato
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22". 
  All'articolo 7: 
     al comma 1, gli importi: "400", "450" e "200"  sono  sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti: "376", "461" e "213"; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. All'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge  24  novembre
1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole:
"nonche' alla realizzazione di iniziative di  pronto  intervento,  di
ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici
dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del  10  per
cento delle suddette somme". 
    2-ter. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al  comma  1
del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere  idriche,
irrigue,  idrauliche,  fognarie  e  igienico-sanitarie,  nonche'   la
riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti  idrogeologici
e di riassetto idraulico, vengono attuati in conformita' con il piano
stralcio di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  del  decreto-legge  24
novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
gennaio 1995, n. 22"; 
    dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: 
    "3-bis. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di  indagini  e
studi  conoscitivi  per  la  pianificazione  territoriale,   per   la
riformulazione degli strumenti  urbanistici  dei  comuni  di  cui  ai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26  e  29  novembre
1994, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n.277 del
26 novembre 1994 e nella Gazzetta Ufficiale n. 280  del  30  novembre
1994, nonche' per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio
meteopluviometriche e' autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi
per il 1996 alle regioni di cui  all'articolo  1.  Alla  ripartizione
della predetta somma in ragione  proporzionale  ai  danni  subiti  da
ciascuna regione provvedera' entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome. 
    3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze  derivanti  dagli
eventi alluvionali, la regione Piemonte e'  altresi'  autorizzata  ad
assumere, con contratto a termine  della  durata  di  3  anni  e  con
relativi  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  25  laureati  in
discipline tecniche". 
    All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: "trenta giorni", sono
inserite le seguenti: "dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto". 
    All'articolo 9: 
      al comma 1, le parole: "non  oltre  il  30  aprile  1995"  sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre il 30 giugno 1995"; 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente. 
    "2. L'indennita' di cui al comma 1 e'  corrisposta  dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di  lavoro
da prodursi entro il termine di  cui  all'articolo  7,  primo  comma,
della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la  procedura  prevista
dalla stessa legge. Per i  periodi-paga  gia'  scaduti  la  richiesta
dovra' essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del  presente  decreto.  Per  la
richiesta i datori di lavoro si atterranno  alla  procedura  prevista
dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a  carico  del  gettito
dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 
407, che viene integrato dall'importo di lire 100 miliardi per l'anno
1995"; 
     al comma 3, le parole: "Nei  territori  di  cui  al  comma  1  i
periodi di trattamento ordinario di integrazione  salariale  compresi
tra il 1Πnovembre 1994 e il 30 aprile 1995 non  si  computano"  sono
sostituite dalle seguenti: "Nei territori di cui al comma 1 i periodi
di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il  1
novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano"; 
     al comma 4, dopo le parole: "decreto-legge 24 novembre 1994,  n.
646", sono aggiunte le  seguenti:  ",convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22". Dopo l'articolo 9,  e'  inserito
il seguente: 
    "ART. 9-bis. - 1. Le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  a
prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad  utilizzare,
nel limite delle proprie disponibilita' di bilancio, oltre il termine
del 30 aprile 1995 i  lavoratori  dipendenti  sospesi  dal  lavoro  o
disoccupati di cui all'articolo 7,  comma  2,  del  decreto-legge  24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio  1995,  n.  22,  anche  associati  in  cooperativa,  per   la
realizzazione  di  opere   di   ricostruzione   o   ripristino,   con
l'osservanza delle modalita' previste dal medesimo articolo 7,  commi
2 e seguenti". 
    All'articolo 11, al comma 7, primo  periodo,  sono  soppresse  le
parole da: ", nonche' alla realizzazione" fino alla fine del periodo. 
    Dopo l'articolo 12, sono inseriti i seguenti: 
    "ART. 12-bis. -1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
novembre 1994, n.646, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21
gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al  comma  2"
sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota  di  lire  100
miliardi iscritta al capitolo 4296  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno". 
   2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3  del  decreto-legge  24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le  parole:  ",  nonche'  da  beni
mobili o immobili dei privati cittadini". 
    ART. 12-ter.  -  1.  All'articolo  14-bis  del  decreto-legge  24
novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
gennaio 1995, n. 22, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. Sono deducibili dal reddito d'impresa, per  gli  anni  di
imposta 1994 e 1995, i  versamenti  e  le  erogazioni  a  favore  dei
soggetti individuati nei commi precedenti. 
    4-ter.  Ai  versamenti  effettuati   in   favore   dei   soggetti
individuati nei commi precedenti e dagli stessi  soggetti  effettuati
con il fine di portare aiuto alle popolazioni del nord Italia colpite
dall'alluvione della prima decade del mese di novembre  1994  non  si
applica l'imposta sulle donazioni. 
    4-quater Il termine di cui al comma 4 e'  spostato  al  31  marzo
1995". 
    ART. 12-quater. - 1.  Nei  comuni  individuati  dai  decreti  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26  e  29  novembre  1994,
pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Vfficiale n. 277  del  26
novembre 1994 e nella Gazzetra Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994,
e' garantita per cinque anni la conferma delle attuali sedi di scuola
dell'obbligo, anche in deroga alle disposizioni di cui agli  articoli
51 e 52 del testo unico approvato con decreto legislativo  16  aprile
1994, n.297. 
    ART. 12-quinquies. -1. Per le  aziende  che  hanno  subito  gravi
danni dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto il  termine
stabilito dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice  civile  ed
il  termine  di  cui  all'articolo  2486  dello  stesso  codice  sono
differiti a  12  mesi  dalla  chiusura  dell'esercizio  scadente  nel
periodo compreso fra il 1 ottobre 1994 ed il 30 settembre 1995. 
    ART. 12-sexies. -1. I gravi danni  subiti  in  conseguenza  degli
eventi alluvionali di cui al presente decreto, o i costi e  le  spese
relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi  stessi,  al
netto degli eventuali contributi a  fondo  perduto,  potranno  essere
ammortizzati in piu' esercizi, fino al massimo di 10 anni".